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LEGGE 13 maggio 1961, n. 428

Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per il pagamento dei contributi di cui alle leggi 27 novembre 1956, n. 1367 e 10 dicembre 1958, n. 1094.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  15-6-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

- la seguente legge:

Articolo unico



Il limite delle aperture di credito, di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è elevato a lire 50 milioni per il pagamento dei contributi nelle spese di acquisto di sementi elette e per gli acquisti di sementi da distribuire gratuitamente a norma degli articoli 2 e 3 della legge 10 dicembre 1958, n. 1094, nonché per l'erogazione dei contributi e per il pagamento delle spese di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) della legge 27 novembre 1956, n. 1367, relativa al potenziamento, al miglioramento e al risanamento del patrimonio zootecnico.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1961

GRONCHI FANFANI - RUMOR - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA