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LEGGE 17 luglio 1861, n. 267

Sulle tasse marittime. (061U0267)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/11/1861
Il presente Regio Decreto è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con un numero di inserzione in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno "266".
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
Testo in vigore dal: 1-11-1861
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  I bastimenti nazionali e gli  esteri  equiparati  ai  nazionali  di
qualunque provenienza andranno soggetti ad una tassa di ancoraggio di
centesimi 50 per tonnellata di capacita'. 
 
  La tassa di ancoraggio sara'  dovuta  ogniqualvolta  il  bastimento
approdi in un porto, in una rada o spiaggia dello Stato, e vi  faccia
operazioni di commercio.