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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1961, n. 112

Conferimento all'Avvocatura generale dello Stato della rappresentanza in giudizio del Comitato nazionale per la celebrazione del primo Centenario dell'Unità d'Italia.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  5-4-1961

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per la grazia e la giustizia ed il Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa del Comitato nazionale per le celebrazioni del primo Centenario dell'Unità d'Italia nei giudizi attivi e passivi davanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1961

GRONCHI FANFANI - GONELLA - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1961

Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 57. - VILLA