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DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1961, n. 2

Ritocchi al regime fiscale della benzina.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 09 marzo 1961, n. 111 (in G.U. 21/03/1961, n.72).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  24-1-1961 al: 21-3-1961
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e le successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 8 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, recante modificazioni al regime fiscale degli oli minerali;
Visto il decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406, convertito, con modificazioni, nella legge 13 luglio 1960, n. 661, recante diminuzioni della imposta di fabbricazione sulla benzina nonché sugli oli da gas da usare direttamente come combustibili;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di ritoccare il regime fiscale della benzina;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto, con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per la difesa, per l'industria e il commercio, per il commercio con l'estero e per il turismo e per lo spettacolo; Decreta:

Art. 1


L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina è ridotta da lire 9.120 a lire 8.850 per quintale.
Le aliquote della imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dall'articolo 2, del decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406, convertito, con modificazioni, nella legge 13 luglio 1960, n. 661, per il prodotto denominato "jet-fuel JP4", destinato all'Amministrazione della difesa, sono ridotte da lire 9.120 a lire 8.850 per quintale relativamente al contingente annuo di tonnellate 18.000, e da lire 912 a lire 885 per quintale relativamente ai quantitativi eccedenti detto contingente.