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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1960, n. 1842

Norme sul trattamento economico e normativo per gli agenti e rappresentanti di commercio delle imprese commerciali.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  14-3-1961

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista, la legge 1 ottobre 1190, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 114 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo economico 13 ottobre 1958 per la modifica dell'accordo collettivo economico per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del 30 giugno 1938, stipulato tra, la Confederazione Generale italiana del Commercio e la Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 58 del 3 maggio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo collettivo economico 13 ottobre 1955, relativo alla modifica dell'accordo del 30 giugno 1938, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo economico anzidetto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli agenti e rappresentanti di commercio delle imprese commerciali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1960

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1961

Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 84. - VILLA