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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1960, n. 1752

Istituzione di Istituti tecnici agrari e cautici.

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vigente al 13/05/2026
  • Allegati
Testo in vigore dal:  16-2-1961

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Considerato che gli Istituti tecnici e le specializzazioni indicate nel dispositivo del presente decreto, funzionano, di fatto, dal 1 ottobre 1958;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Sono istituiti, a decorrere dal 1 ottobre 1958:
a) un Istituto tecnico agrario statale in Alberobello (Bari);
b) un Istituto tecnico agrario statale in Locorotondo (Bari);
c) un Istituto tecnico nautico statale per macchinisti in Carloforte (Cagliari);
d) un Istituto tecnico nautico statale per capitani e macchinisti in Ortona a Mare (Chieti);
e) l'indirizzo specializzato per la frutticoltura, l'orticoltura ed il giardinaggio presso l'Istituto tecnico agrario statale di Cesena (Forli) istituito con regio decreto 31 agosto 1933, n. 2155;
f) la sezione per capitani presso l'Istituto tecnico nautico statale per macchinisti di Riposto (Catania) istituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 1271.
Con la medesima decorrenza è statizzato l'Istituto tecnico agrario "Vegni" di Cortona-Capezzine (Arezzo), pareggiato con regio decreto 16 luglio 1935.
I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso i predetti Istituti sono indicati nelle tabelle A, B, C, D, E, F e G annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.