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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1960, n. 1417

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese delle provincie di Milano, Bergamo, Cremona, Bologna, Como, Udine e Sondrio, produttrici di articoli per disegno e calcolo, misure lineari, livelli, regoli calcolatori e affini, con qualsiasi materia prima fabbricati.

Testo in vigore dal:  18-12-1960

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo interprovinciale di lavoro 21 maggio 1951 per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di articoli per disegno e calcolo, misure lineari, livelli, regoli calcolatori e affini, con qualsiasi materia prima fabbricati, stipulato tra le Associazioni degli Industriali di Milano, Bergamo, Cremona, Bologna, Como, Udine e Sondrio, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'industria italiana, e la Federazione Unitaria Lavoratori Legno Artistiche e Varie, la Federazione italiana Lavoratori Legno Artistiche e Varie;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 80 del 4 maggio 1960 del contratto sopra indicato, depositato il Ministero del lavoro e della o previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo interprovinciale di lavoro 21 maggio 1951, relativo agli operai dipendenti da aziende produttrici di articoli per disegno e calcolo, misure lineari, livelli, regoli calcolatori e affini, con qualsiasi materia prima fabbricati, sono regolati, per le provincie di Milano, Bergamo, Cremona, Bologna, Como, Udine e Sondrio, da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativa così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese delle provincie sopra indicate, produttrici di articoli per disegno e calcolo, misure lineari, livelli, regoli e calcolatori e affini, con qualsiasi materia prima fabbricati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1960

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1960

Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 58. - VILLA