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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1960, n. 1406

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-1960

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 26, relativo al corso di laurea in farmacia è modificato nel senso che al n. 2) viene aggiunto il seguente nuovo comma: "L'insegnamento biennale di chimica farmaceutica e tossicologica viene impartito al terzo e al quarto anno di corso".
Art. 40, relativo alla, scuola per assistenza sociale è soppresso e sostituito dal seguente: "La scuola ha sede presso l'Università di Siena e gode di autonomia, agli effetti didattici".
Gli articoli 41 e 42 sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
L'art. 43 (già 45) è soppresso e sostituito dal seguente: "I docenti sono nominati dal Consiglio di amministrazione dell'Università su proposta del direttore approvata dai Consigli di facoltà riuniti con l'intervento dei soli professori titolari".
L'art. 45 (già 47) è così modificato: "Gli uffici di segreteria dell'Università funzionano da uffici di segreteria della scuola".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1960

GRONCHI BOSCO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1960

Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 98. - VILLA