stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1960, n. 1390

Norme sul conglobamento delle retribuzioni del personale dipendente dalle imprese sartoriali di confezioni su misura per uomo e per signora.

nascondi
vigente al 13/05/2026
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal:  13-12-1960

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto l'accordo 2 aprile 1955 sul conglobamento delle retribuzioni del personale dipendente dalle aziende sartoriali di confezioni su misura per uomo e signora stipulato tra, la Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, con l'intervento della Federazione Unitaria italiana Lavoratori dell'Abbigliamento, l'Unione italiana del Lavoro, con l'intervento dell'Unione italiana Lavoratori dell'Abbigliamento; e, in pari data, tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Confederazione italiana dei Sindacati Nazionali Lavoratori, con l'intervento della Federazione Nazionale Lavoratori Abbigliamento;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 51 dell'11 marzo 1960, dell'atto sopraindicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo 2 aprile 1955, relativo al conglobamento delle retribuzioni del personale dipendente dalle aziende sartoriali di confezioni su misura per uomo e signora, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese sartoriali esercenti le confezioni su misura per uomo e signora.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1960

GRONCHI FANFANI - SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1960

Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 42. - VILLA