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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1313

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese produttrici di occhiali o di articoli inerenti all'occhialeria.

Testo in vigore dal:  30-11-1960

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori, Visto il contratto collettivo 3 dicembre 1958, e relative tabelle, per le industrie dell'occhialeria, stipulato tra la Federazione italiana Industrie Varie e la Federazione italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione Unitaria italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoratori Abbigliamento; e, in pari data, tra la Federazione italiana Industrie Varie e la Federazione Nazionale Lavoratori del Vetro e della Ceramica;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 51 dell'11 marzo 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo 3 dicembre 1958 relativo alle industrie dell'occhialeria sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di occhiali o di articoli inerenti all'occhialeria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1960

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1960

Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 144. - VILLA