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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1272

Norme sul trattamento economico e normativo del lavoratori dipendenti dalle Imprese esercenti l'estrazione, la compressione, il trasporto e la distribuzione del metano.

Testo in vigore dal:  24-11-1960

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 20 novembre 1956, e relative tabelle, per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti l'estrazione, la compressione, il trasporto e la distribuzione del metano, stipulato tra l'Associazione Mineraria italiana - Gruppo Nazionale Produttori e Trasportatori di Idrocarburi - e il Sindacato italiano Lavoratori del Petrolio, il Sindacato Petrolieri e Metanieri, l'Unione italiana Lavoratori Petrolieri e Metanieri; e, in pari data, tra l'Associazione Mineraria italiana Gruppo Nazionale Produttori e Trasportatori di Idrocarburi - e il Sindacato Nazionale Lavoratori Petrolieri e Metanieri, con l'intervento della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 55 del 17 marzo 1960, del contratto collettivo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 20 novembre 1956, relativo ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti l'estrazione, la compressione, il trasporto e la distribuzione del metano, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cost stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti l'estrazione, la compressione, il trasporto e la distribuzione del metano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nello Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1960

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1960

Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 142. - VILLA