stai visualizzando l'atto

LEGGE 11 ottobre 1960, n. 1235

Inclusione della Banca centrale di credito popolare "Centrobanca", con sede in Milano, tra gli Istituti abilitati a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con il contributo statale nel pagamento degli interessi e le agevolazioni fiscali previste.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 20-11-1960
al: 31-12-1993
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

  la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Agli  articoli  13,  21  e  22 del regio decreto 29 luglio 1927, n.
1509,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n.
1760, sono apportate le seguenti modificazioni:

  Il  penultimo  comma  dell'articolo  13,  modificato con le leggi 7
aprile  1938, n. 378, 17 novembre 1950, n. 1095, 24 febbraio 1953, n.
101,  e  13  marzo  1953,  n.  208 e' integrato con il seguente nuovo
inciso:  "La  Banca  centrale  di  credito  popolare "Centrobanca" e'
autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento
nel territorio nazionale".
  L'ultimo  comma  dello  stesso articolo 13, aggiunto con la legge 7
aprile  1938,  n. 378, e modificato con le leggi 17 novembre 1950, n.
1095  e 24 febbraio 1953, n. 101, e' modificato come segue: "La Banca
nazionale  dell'agricoltura,  la  Cassa  di risparmio di Calabria, la
Cassa  centrale  di  risparmio  Vittorio  Emanuele  per  le  province
siciliane,  la  Sezione  autonoma di credito agrario di miglioramento
dell'Istituto  per  l'esercizio  del  credito a medio e lungo termine
nella  regione  Trentino-Alto  Adige,  e la Banca centrale di credito
popolare   "Centrobanca"  potranno  compiere  operazioni  di  credito
agrario  di miglioramento con le modalita' ed entro il limite massimo
di  somma  che  saranno  stabiliti  dagli  Organi  di vigilanza sulle
aziende di credito".
  Nel   secondo   comma   dell'articolo   21,  modificato  dal  regio
decreto-legge  3  febbraio  1936,  n.  287, e dalle leggi 17 novembre
1950, n. 1095, 24 febbraio 1953, n. 101 e 13 marzo 1953, n. 208, dopo
le  parole:  "la  Cassa  di  risparmio  di Calabria" sono aggiunte le
seguenti: "e la Banca centrale di credito popolare "Centrobanca"".
  Nel  secondo  comma  dell'articolo  22,  modificato con le leggi 24
febbraio  1953,  n.  101,  e  13  marzo 1953, n. 208, dopo le parole;
"dalla  Sezione  autonoma  per  il  credito  agrario di miglioramento
dell'Istituto  per  l'esercizio  del  credito a medio e lungo termine
nella Regione Trentino-Alto Adige" sono aggiunte le seguenti "e dalla
Banca centrale di credito popolare "Centrobanca"".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 11 ottobre 1960

                               GRONCHI

                                                  FANFANI - TAVIANI -
                                                  GONELLA - TRABUCCHI
- PELLA - RUMOR

Visto, il Guardasigilli: GONELLA