stai visualizzando l'atto

LEGGE 11 ottobre 1960, n. 1235

Inclusione della Banca centrale di credito popolare "Centrobanca", con sede in Milano, tra gli Istituti abilitati a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con il contributo statale nel pagamento degli interessi e le agevolazioni fiscali previste.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  20-11-1960 al: 31-12-1993
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Agli articoli 13, 21 e 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, sono apportate le seguenti modificazioni:

Il penultimo comma dell'articolo 13, modificato con le leggi 7 aprile 1938, n. 378, 17 novembre 1950, n. 1095, 24 febbraio 1953, n. 101, e 13 marzo 1953, n. 208 è integrato con il seguente nuovo inciso: "La Banca centrale di credito popolare "Centrobanca" è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento nel territorio nazionale".
L'ultimo comma dello stesso articolo 13, aggiunto con la legge 7 aprile 1938, n. 378, e modificato con le leggi 17 novembre 1950, n. 1095 e 24 febbraio 1953, n. 101, è modificato come segue: "La Banca nazionale dell'agricoltura, la Cassa di risparmio di Calabria, la Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane, la Sezione autonoma di credito agrario di miglioramento dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige, e la Banca centrale di credito popolare "Centrobanca" potranno compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con le modalità ed entro il limite massimo di somma che saranno stabiliti dagli Organi di vigilanza sulle aziende di credito".
Nel secondo comma dell'articolo 21, modificato dal regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 287, e dalle leggi 17 novembre 1950, n. 1095, 24 febbraio 1953, n. 101 e 13 marzo 1953, n. 208, dopo le parole: "la Cassa di risparmio di Calabria" sono aggiunte le seguenti: "e la Banca centrale di credito popolare "Centrobanca"".
Nel secondo comma dell'articolo 22, modificato con le leggi 24 febbraio 1953, n. 101, e 13 marzo 1953, n. 208, dopo le parole; "dalla Sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige" sono aggiunte le seguenti "e dalla Banca centrale di credito popolare "Centrobanca"".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 ottobre 1960

GRONCHI FANFANI - TAVIANI - GONELLA - TRABUCCHI - PELLA - RUMOR

Visto, il Guardasigilli: GONELLA