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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1960, n. 1145

Modificazione alla tabella XX annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, concernente il corso di laurea in chimica industriale.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  6-11-1960

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerata l'opportunità di un aggiornamento del vigente ordinamento didattico degli studi della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, per quanto riguarda in special modo la laurea in chimica industriale;
Su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

La norma, di cui alla tabella XX annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, modificata con regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1375, la quale dispone che la laurea in chimica industriale potrà essere conferita solo dalla Facoltà di chimica industriale della Università di Bologna, e dalle Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali delle sedi universitarie, che posseggono la Facoltà di ingegneria o che siano sede dei politecnici è integrata nel modo seguente:
"A tale condizione potrà, tuttavia, derogarsi su conforme parere del Consiglio superiore, quando sia accertato che presso la Facoltà in cui detto corso vada istituito esistono gli insegnamenti e le attrezzature necessarie al suo regolare funzionamento".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1960

GRONCHI MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1960

Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 108. - VILLA