stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1082

Norme per la rivalutazione delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali.

nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal:  27-10-1960

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto l'accordo interconfederale 8 dicembre 1950 per la rivalutazione delle retribuzioni degli operai, degli appartenenti alle categorie speciali e degli impiegati dell'industria, stipulato tra la Confederazione Generale dell'industria italiana, la Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori e l'Unione italiana del Lavoro, al quale ha aderito in data 21 giugno 1956 la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 27 del 19 febbraio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico


I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo interconfederale 8 dicembre 1950 per la rivalutazione delle retribuzioni degli operai, degli appartenenti alle categorie speciali e degli impiegati dell'industria sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo interconfederale anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 28 luglio 1960

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti,addì 14 settembre 1960

Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 79 - VILLA