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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960, n. 1032

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/02/1969)
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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  13-2-1969
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento, economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959,
e relative tabelle, per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini, stipulato tra la Associazione Nazionale Costruttori Edili (A.N.C.E.), con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana (C.G.I.L.) e la Federazione Nazionale Edili Affini del Legno (Fe.N.E.A.L.), con l'assistenza della Unione italiana del Lavoro (U.I.L.); la Federazione italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (F.I.L.C.A.), con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L); la Federazione italiana Lavoratori del legno, dell'Edilizia e Industrie Affini (F.I.L.L.E.A.), con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del lavoro (C.G.I.L.); il Sindacato Ferrovieri italiani (S.F.I.), con l'assistenza della Confederazione Generale italiana dei Lavoratori (C.G.I.L.); contratto al quale ha aderito la Federazione Nazionale dei Lavoratori dell'Edilizia ed Affini - C.I.S.N.A.L., con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (C.I.S.N.A.L) data 18 gennaio 1960;
Visto l'art. 53 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini, stipulato in data 18 dicembre 1954, allegato al predetto contratto;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 1 agosto 1959, e relative tabelle, per gli impiegati addetti alle industrie edilizia ed affini, stipulato tra l'Associazione Nazionale Costruttori Edili (A.N.C.E.), con l'assistenza della Confederazione Generale dell'industria italiana (C.G.I.L.) e l'Associazione Impiegati dell'Edilizia (A.I.D.E.); la Federazione Nazionale Edili Affini e del Legno (Fe.N.E.A.L.), con l'assistenza della Unione italiana del Lavoro (U.I.L.); la Federazione italiana Lavoratori Costruzioni e Affini (F.I.L.C.A.), con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.); la Federazione italiana dei Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini (F.I.L.L.E.A.), con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro (C.G.I.L.); il Sindacato Ferrovieri italiani (S.F.I.), con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro (C.G.I.L.); contratto al quale ha aderito la Federazione S.N.A.L., con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (C.I.S.N.A.L.), in data 18 gennaio 1960;
Visti:
- l'art. 8 del contratto collettivo nazionale di lavoro 31
gennaio 1952 per gli impiegati addetti alle industrie edilizia ed affini;
- l'accordo 14 novembre 1947 per l'istituzione dei collegi
tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti da aziende esercenti, l'industria edile; allegati al predetto contratto;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 del 5
gennaio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico




I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono
stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi agli operai ed agli impiegati addetti alle industrie edilizia ed affini del 24 luglio 1959 e del 1 agosto 1959 sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, nonché alle clausole, dai medesimi richiamate ed agli stessi allegate, dei contratti e dell'accordo indicato nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti
sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti
dalle imprese dell'edilizia ed affini. (1) (2) (3) (4) (5)
((6))

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà

inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1960 GRONCHI TAMBRONI - ZACCAGNINI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1960

Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 37. - VILLA --------------- AGGIORNAMENTO (1)

La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 13 luglio 1963, n. 129 (in G.U. 1a s.s. 20/07/1963 n. 194) ha dichiarato "l'illegittimità

costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n.

1032, per la parte con cui rende obbligatori erga omnes l'art. 34, pel riferimento alle Casse edili di cui alla fine del terz'ultimo

comma, e l'art. 62 del contratto collettivo 24 luglio 1959 che disciplina l'istituzione di tali Casse per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini". --------------- AGGIORNAMENTO (2)

La Corte Costituzionale, con sentenza 26 maggio-9 giugno 1965, n. 43 (in G.U. 1a s.s. 19/06/1965 n. 151) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14

luglio 1960, n. 1032, per la parte con cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 61 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti all'industria edilizia." --------------- AGGIORNAMENTO (3)

La Corte Costituzionale, con sentenza 22 giugno-6 luglio 1965, n. 56 (in G.U. 1a s.s. 10/07/1965 n. 171) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14

luglio 1960, n. 1032, per la parte con cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 55 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24

luglio 1959 per gli operai addetti all'industria edilizia e affini,

che dispone l'esperimento obbligatorio di conciliazione, per

violazione dell'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, in relazione all'art. 76 della Costituzione." --------------- AGGIORNAMENTO (4)

La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 23 maggio 1966, n. 45 (in G.U. 1a s.s. 28/05/1966 n. 131) ha dichiarato "l'illegittimità

costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n.

1032, nella parte in cui rende obbligatoria erga omnes la clausola 56 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti

all'industria edile 24 luglio 1959, che sancisce la decadenza dal diritto di azione quando non sia stato esercitato dal lavoratore

entro i quattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, con riferimento all'art. 76 della Costituzione." --------------- AGGIORNAMENTO (5)

La Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 4 febbraio 1967, n. 9 (in G.U. 1a s.s. 11/02/1967 n. 38) ha dichiarato "l'illegittimità

costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n.

1032, per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 46 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1 agosto 1959 per gli

impiegati addetti all'industria edilizia ed affini, che dispone

l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, per

violazione dell'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, in relazione all'art. 76 della Costituzione." --------------- AGGIORNAMENTO (6)

La Corte Costituzionale, con sentenza 30 gennaio-10 febbraio

1969, n. 12 (in G.U. 1a s.s. 12/02/1969 n. 38) ha dichiarato

"l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n.

1032, nonché del D.P.R. 28 luglio 1960, n. 1069, nelle parti in cui rendono obbligatori erga omnes l'art. 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1 agosto 1959 per gli impiegati addetti all'industria edile ed affini (nonché l'accordo 14 novembre 1947) e gli artt. 1 e 9 e l'allegato alla parte terza del contratto nazionale per i lavoratori dell'alimentazione dolciaria del 27 novembre 1957."