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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960, n. 1029

Norme sul trattamento economico dovuto nelle ricorrenze festive che cadono di domenica agli impiegati ed agli altri lavoratori retribuiti in misura fissa dipendenti dalle imprese industriali.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  18-10-1960

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto l'accordo interconfederale 3 dicembre 1954 per il trattamento degli impiegati e degli altri lavoratori retribuiti in misura fissa nelle ricorrenze festive che cadono di domenica, stipulato tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Confederazione generale italiana del Lavoro, la Confederazione italiana, Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana del Lavoro; nonché tra la Confederazione Generale dell'Industria, italiana e la Confederazione italiana Sindacati razionali Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 29 del 28 gennaio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità:
Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo interconfederale 3 dicembre 1954 sul trattamento economico degli impiegati e degli altri lavoratori retribuiti in misura fissa nelle ricorrenze festive che cadono di domenica sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo interconfederale anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1960

GRONCHI TAMBRONI - ZACCAGNINI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1960

Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 35. - VILLA