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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960, n. 1028

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati addetti alle aziende produttrici di materiali laterizi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/02/1971)
Testo in vigore dal:  18-2-1971
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1957, e relative tabelle, per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Industriali dei Laterizi (A.N.D.I.L.), con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana (C.G.I.L.) e la Federazione italiana Lavoratori Costruzioni e Affini (F.I.L.C.A.), con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.); la Federazione Nazionale Edili e Affini e del Legno (Fe.N.E.A.L.), con l'assistenza della Unione italiana del Lavoro (U.I.L.); il sindacato italiano Lavoratori dell'Industria dei Laterizi aderente alla S.I.L.L.E.A., con la partecipazione della Federazione italiana Lavoratori del Legno, della Edilizia e delle Industrie Affini (F.I.L.L.E.A.) e con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro (C.G.I.L); e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale degli Industriali dei Laterizi (A.N.D.I.L.) e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini C.I.S.N.A.L., con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (C.I.S.N.A.L.);
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1957, e relative tabelle, per gli impiegati dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi, stipulato tra le predette organizzazioni sindacali;
Visto l'accordo, in pari data, per la istituzione dei collegi tecnici provinciali e nazionali, per le assegnazioni di categoria degli impiegati dell'industria dei laterizi e per l'attribuzione della qualifica impiegatizia, allegato al contratto suddetto;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 del 15 gennaio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi agli operai ed agli impiegati addetti alle aziende produttrici di materiali laterizi, del 18 dicembre 1957, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, nonché alle clausole, richiamate dal precitato contratto collettivo per gli impiegati ed allo stesso allegate, dell'accordo indicato nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi.
((1))


Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1960

GRONCHI

TAMBRONI - ZACCAGNINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1960
Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 49. - VILLA
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 11-17 febbraio 1971, n. 18 (in G.U. 1a s.s. 17/02/1971, n. 49)ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1028, nella parte in cui attribuisce efficacia erga omnes all'art. 53, terzo comma, del contratto collettivo nazionale 18 dicembre 1957 per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi".