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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960, n. 1010

Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti e degli impiegati dipendenti da aziende agricole e forestali.

Testo in vigore dal:  14-10-1960

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 6 agosto 1957 per i dirigenti di aziende agricole e forestali, stipulato tra la Confederazione Generale dell'Agricoltura italiana, la Federazione Nazionale della Mezzadria, la Federazione Nazionale dei Conduttori in Economia, la Federazione Nazionale Affittuari Conduttori in Economia, la Federazione Nazionale della Colonia, la Federazione Nazionale della Proprietà Fondiaria e la Federazione Nazionale Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali, il Sindacato Nazionale Dirigenti di Aziende Agricole e Forestali;
Visto l'accordo aggiuntivo al contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende agricole e forestali, stipulato in pari data, allegato al predetto contratto;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 21 ottobre 1958 per gli impiegati di aziende agricole e forestali, stipulato tra la Confederazione Generale della Agricoltura italiana, la Federazione Nazionale della Mezzadria, la Federazione Nazionale dei Proprietari Conduttori in Economia, la Federazione Nazionale Affittuari Conduttori in Economia, la Federazione Nazionale della Colonia, la Federazione Nazionale della Proprietà Fondiaria e la Federazione Nazionale Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali, il Sindacato Nazionale Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali;
Visto l'art. 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 luglio 1949 per gli impiegati di aziende agricole e forestali, allegato al predetto contratto;
Vista la pubblicazione negli appositi Bollettini, n. 10 del 26 gennaio 1960 e n. 60 del 2 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi 6 agosto 1957 e 21 ottobre 1958 per i dirigenti e per gli impiegati delle aziende agricole e forestali sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto, nonché alle clausole, dai medesimi richiamate ed agli stessi allegate, dell'accordo e del contratto indicati nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti e di tutti gli impiegati dipendenti da aziende agricole e forestali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarle e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1960

GRONCHI TAMBRONI - ZACCAGNINI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1960

Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 50. - VILLA