stai visualizzando l'atto

LEGGE 1 agosto 1960, n. 853

Parificazione del trattamento di carriera del personale direttivo dei convitti nazionali a quello del personale direttivo degli educandati femminili statali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal: 8-9-1960
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  12  della  legge  13  marzo 1958, n. 165, e' sostituito dal
seguente:
    (Personale  direttivo  degli  educandati  femminili statali e dei
convitti nazionali).
  "Alle  direttrici  degli  educandati femminili statali e ai rettori
dei  convitti  nazionali  e' attribuito il trattamento economico e di
carriera stabilito per i presidi di prima categoria.
  Alle  vice  direttrici  e  ai vice rettori degli istituti di cui al
precedente comma e' attribuito il trattamento economico e di carriera
stabilito per i presidi di seconda categoria.
  Ai  vice  rettori  aggiunti dei convitti nazionali e' attribuito il
trattamento  economico  e  di  carriera stabilito per i professori di
ruolo B".