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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1960, n. 807

Determinazione della misura dei contributi relativi alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti per l'anno 1960.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  18-8-1960

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le proposte formulate dal Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti, ai sensi dell'art. 13, comma primo, lettera b), della legge 22 novembre 1954, n. 1136;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste; Decreta:

Art. 1


Per l'anno 1960, il contributo di cui all'art. 22, lettera b) della legge 22 novembre 1954, n. 1136, è stabilito, per ogni giornata di lavoro accertata ai sensi del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, nelle misure seguenti:
L. 10 per le province di Agrigento, Caltanissetta, Campobasso, Potenza, Reggio Calabria;
L. 12 per le province di Aosta, Asti, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Cuneo, Enna, Foggia, Latina, Lecce, Matera, Messina, Napoli, Palermo, Pescara, Ragusa, Reggio Emilia, Salerno, Siracusa, Taranto, Teramo, Torino, Trapani, Vicenza;
L. 14 per la provincia di Nuoro;
L. 18 per la provincia di Gorizia;
L. 22 per le province di Treviso e Viterbo;
L. 24 per le province di Alessandria, Frosinone e Novara;
L. 26 per la provincia di Pavia; - L. 27 per la provincia di Verona;
L. 28 per le province di Ferrara e Rovigo;
L. 30 per le province di Bolzano, Cagliari, Grosseto, Imperia, L'Aquila, Modena, Rieti, Roma, Sassari, Sondrio, Terni, Udine;
L. 31 per la provincia di Vercelli;
L. 32 per le province di Cremona e Trento;
L. 33 per la provincia di Bergamo;
L. 34 per la provincia di Brescia;
L. 36 per le province di Ancona, Forlì, Macerata, Milano e Parma;
L. 40 per le province di Arezzo, Como, Padova e Savona;
L. 42 per le province di Firenze, Perugia, Pistoia e Siena;
L. 44 per la provincia di Bologna;
L. 45 per la provincia di Mantova;
L. 48 per le province di Ascoli Piceno, Belluno, Genova, La Spezia, Livorno, Lucca, Pesaro, Piacenza, Pisa, Massa Carrara, Ravenna, Varese, Venezia.