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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1960, n. 641

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio dell'Ente-Ombrone, ricadente nelle province di Siena e Grosseto, ai sensi dell'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  27-7-1960

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Ispettorato distrettuale delle foreste del Monte Amiata d'intesa, con l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Grosseto in data 30 novembre 1954 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del territorio denominato Ente-Ombrone, ricadente nelle province di Siena e Grosseto ed esteso per ettari 24.272;
Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;
Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;
Viste le lettere n. 4342 in data 25 gennaio 1956, del Ministero dei lavori pubblici, e n. 101007 in data 23 febbraio 1960 del Ministero del tesoro;
Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla

proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro; Decreta;

Articolo unico



Il territorio dell'Ente-Ombrone ricadente nelle province di Siena e Grosseto, esteso per ettari 24.272 e delimitato secondo la linea segnata nella, citata corografia su scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1960

GRONCHI RUMOR - TOGNI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1960

Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 22. - VILLA