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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1960, n. 588

Applicazione della seconda riduzione daziaria prevista dal Trattato istituente la Comunità Economica Europea ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

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Testo in vigore dal: 1-7-1960
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica ed
esecuzione del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea
ed Atti allegati, firmato a Roma il 25 marzo 1957;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1958,
n. 1103, col quale e' stata applicata la prima riduzione daziaria del
10% prevista dal Trattato che istituisce la predetta Comunita';
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze, di concerto con i
Ministri  per  gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per
l'agricoltura  e  le foreste, per l'industria ed il commercio, per il
commercio con l'estero e per la marina mercantile;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  I  dazi  applicati  al 1 gennaio 1957, che, per effetto dell'art. 1
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 dicembre 1958, n.
1103,  furono  ridotti  del 10% a decorrere dal 10 gennaio 1959, sono
ulteriormente  ridotti  del  10%  per  le merci importate dagli Stati
membri della Comunita' Economica Europea.
  Per  usufruire  di  tale  riduzione  daziaria le spedizioni debbono
essere  accompagnate  dal  "certificato di circolazione delle merci",
rilasciato dalla Dogana del Paese di esportazione in conformita' alla
Decisione  adottata  il  4  dicembre  1958  dalla  Commissione  della
Comunita'  Economica  Europea,  riprodotta in allegato al decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1958, n. 1103.
  La  riduzione  di  cui  al primo comma del presente articolo non si
applica  ai  dazi  previsti  per  le voci sottoindicate della vigente
tariffa  doganale,  che  continuano  ad  essere riscossi nella misura
attualmente  in  vigore: n. 24.02-a; n. 28.01-d-1)-2); n. 28.15-b; n.
28.34-a-b-c;  n.  28.35-a;  n. 29.16-a-4)-alfa,-beta-I); n. 50.01; n.
50.02; n. 50.03; n. 50.04; n. 50.05; n. 50.06; n. 50.07; n. 50.08; n.
50.09; n. 50.10; n. 78.01-a-b; n. 79.01-a-b.