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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1960, n. 506

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  22-6-1960

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 154 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle Scuole di specializzazione in Oculistica, in Anestesiologia e in Malattie del sangue, annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia.
Scuola di specializzazione in Oculistica
Art. 155. - La Scuola di specializzazione in Oculistica conferisce il diploma di specialista in Oculistica.
Art. 156. - La Scuola ha sede presso la Clinica oculistica della Università.
Art. 157. - Alla Scuola sono ammessi i laureati in Medicina e chirurgia.
Art. 158. - La Scuola ha la durata di tre anni con posti disponibili n. 10 per ogni anno.
L'ammissione è per esami.
Art. 159. - Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:
1° anno:
Insegnamenti fondamentali:
1) Anatomia normale e patologica oculare;
2) Ottica fisiologica;
3) Semeiotica oculare;
4) Refrattometria;
5) Oftalmoscopia;
6) Fisiopatologia e chimica oculistica.
Insegnamenti complementari:
1) Batteriologia oculare;
2) Biomicroscopia oculare del segmento anteriore.
2° anno:
Insegnamenti fondamentali:
1) Oftalmoscopia;
2) Medicina operatoria oculare;
3) Fisiopatologia o clinica oculistica.
Insegnamenti complementari:
1) Biomicroscopia del cristallino, del vitreo e del fondo;
2) Perimetria.
3° anno:
Insegnamenti fondamentali:
1) Fisiopatologia o clinica oculistica;
2) Medicina operatoria oculare;
3) Medicina generale in rapporto all'oculistica;
4) Neurologia in rapporto all'oculistica;
Insegnamenti complementari:
1) Infortunistica;
2) Radiologia in rapporto all'oculistica;
3) Otorinolaringologia in rapporto all'oculistica;
4) Nozioni di neurochirurgia.
Art. 160. - L'allievo del primo anno per essere ammesso al secondo anno deve avere ottenuto tutte le firme di frequenza dei corsi fondamentali e complementari del primo anno e deve avere superato gli esami delle materie fondamentali.
L'allievo del secondo anno per essere ammesso al terzo anno deve avere ottenuto tutte le firme di frequenza dei corsi fondamentali e complementari del secondo anno e deve aver superato gli esami delle materie fondamentali.
Alla fine del terzo anno gli allievi devono sostenere gli esami delle materie fondamentali.
Scuola di specializzazione in Anestesiologia
Art. 161. - La Scuola di specializzazione in Anestesiologia conferisce il diploma di specialista in Anestesiologia.
Art. 162. - La Scuola ha sede presso la Clinica chirurgica generale.
Art. 163. - Alla Scuola sono ammessi i laureati in Medicina e chirurgia.
Art. 164. - La Scuola ha la durata di due anni con posti disponibili n. 8 per ogni anno. L'ammissione è per esami.
Art. 165. - Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono:
1° anno:
1) Anatomia del sistema nervoso centrale e periferico;
2) Fisiologia applicata alla anestesia;
3) Farmacologia applicata alla anestesia;
4) Tecnica anestesiologica generale e speciale (biennale);
5) Valutazione dell'operando e cure preoperatorie.
2° anno:
1) Tecnica anestesiologica generale e speciale (biennale);
2) Cure postoperatorie;
3) Rianimazione.
Gli allievi sono tenuti a seguire i turni di internato stabiliti dalla Direzione della Scuola.
Art. 166. - L'esame di profitto su ogni materia di insegnamento si sosterrà alla fine dei singoli corsi.
L'allievo del primo anno per essere ammesso al secondo anno deve avere superato gli esami del primo anno.
Scuola di specializzazione in Malattie del sangue
Art. 167. - La Scuola di specializzazione in Malattie del sangue conferisce il diploma di specialista in Malattie del sangue.
La durata del corso è di anni due. Il numero dei posti disponibili per ogni anno è di 20.
Art. 168. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° anno:
Insegnamenti fondamentali:
1) Citologia e patologia del sangue e degli organi ematopoietici;
2) Istologia normale e patologica degli organi ematopoietici;
3) Fisiopatologia dell'emopoiesi;
4) Fisiopatologia dell'emostasi;
5) Fisiopatologia del plasma;
6) I gruppi sanguigni:
7) Immunoematologia.
Insegnamenti complementari:
1) Applicazioni degli isotopi radioattivi in ematologia;
2) Microscopia e chimica clinica relativa alla specialità.
2° anno:
Insegnamenti fondamentali:
1) Clinica generale delle emopatie;
2) Terapia generale e speciale delle emopatie.
Insegnamenti complementari
1) Malattie parassitarie ed infettive di interesse ematologico;
2) Clinica delle emopatie infantili.
È obbligatoria la frequenza alle esercitazioni cliniche e di laboratorio annesse ai corsi.
Art. 169. - L'esame di profitto si sostiene alla fine dell'anno di corso.
Tutte le materie fondamentali costituiscono un unico gruppo; un esame a parte verterà sulle materie complementari. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta ed in una prova clinica corredata di ricerche complementari di laboratorio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 aprile 1960
GRONCHI
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addì 1 giugno 1960 Atti del governo, registro n. 127, foglio n. 9. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 154 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle Scuole di specializzazione in Oculistica, in Anestesiologia e in Malattie del sangue, annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia.

Scuola di specializzazione in Oculistica

Art. 155. - La Scuola di specializzazione in Oculistica conferisce il diploma di specialista in Oculistica.
Art. 156. - La Scuola ha sede presso la Clinica oculistica della Università.
Art. 157. - Alla Scuola sono ammessi i laureati in Medicina e chirurgia.
Art. 158. - La Scuola ha la durata di tre anni con posti disponibili n. 10 per ogni anno.
L'ammissione è per esami.
Art. 159. - Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:
1° anno:

Insegnamenti fondamentali:
1) Anatomia normale e patologica oculare;
2) Ottica fisiologica;
3) Semeiotica oculare;
4) Refrattometria;
5) Oftalmoscopia;
6) Fisiopatologia e chimica oculistica.

Insegnamenti complementari:
1) Batteriologia oculare;
2) Biomicroscopia oculare del segmento anteriore.
2° anno:

Insegnamenti fondamentali:
1) Oftalmoscopia;
2) Medicina operatoria oculare;
3) Fisiopatologia o clinica oculistica.

Insegnamenti complementari:
1) Biomicroscopia del cristallino, del vitreo e del fondo;
2) Perimetria.
3° anno:

Insegnamenti fondamentali:
1) Fisiopatologia o clinica oculistica;
2) Medicina operatoria oculare;
3) Medicina generale in rapporto all'oculistica;
4) Neurologia in rapporto all'oculistica;

Insegnamenti complementari:
1) Infortunistica;
2) Radiologia in rapporto all'oculistica;
3) Otorinolaringologia in rapporto all'oculistica;
4) Nozioni di neurochirurgia.
Art. 160. - L'allievo del primo anno per essere ammesso al secondo anno deve avere ottenuto tutte le firme di frequenza dei corsi fondamentali e complementari del primo anno e deve avere superato gli esami delle materie fondamentali.
L'allievo del secondo anno per essere ammesso al terzo anno deve avere ottenuto tutte le firme di frequenza dei corsi fondamentali e complementari del secondo anno e deve aver superato gli esami delle materie fondamentali.
Alla fine del terzo anno gli allievi devono sostenere gli esami delle materie fondamentali.

Scuola di specializzazione in Anestesiologia

Art. 161. - La Scuola di specializzazione in Anestesiologia conferisce il diploma di specialista in Anestesiologia.
Art. 162. - La Scuola ha sede presso la Clinica chirurgica generale.
Art. 163. - Alla Scuola sono ammessi i laureati in Medicina e chirurgia.
Art. 164. - La Scuola ha la durata di due anni con posti disponibili n. 8 per ogni anno. L'ammissione è per esami.
Art. 165. - Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono:
1° anno:
1) Anatomia del sistema nervoso centrale e periferico;
2) Fisiologia applicata alla anestesia;
3) Farmacologia applicata alla anestesia;
4) Tecnica anestesiologica generale e speciale (biennale);
5) Valutazione dell'operando e cure preoperatorie.
2° anno:
1) Tecnica anestesiologica generale e speciale (biennale);
2) Cure postoperatorie;
3) Rianimazione.
Gli allievi sono tenuti a seguire i turni di internato stabiliti dalla Direzione della Scuola.
Art. 166. - L'esame di profitto su ogni materia di insegnamento si sosterrà alla fine dei singoli corsi.
L'allievo del primo anno per essere ammesso al secondo anno deve avere superato gli esami del primo anno.

Scuola di specializzazione in Malattie del sangue

Art. 167. - La Scuola di specializzazione in Malattie del sangue conferisce il diploma di specialista in Malattie del sangue.
La durata del corso è di anni due. Il numero dei posti disponibili per ogni anno è di 20.
Art. 168. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° anno:

Insegnamenti fondamentali:
1) Citologia e patologia del sangue e degli organi ematopoietici;
2) Istologia normale e patologica degli organi ematopoietici;
3) Fisiopatologia dell'emopoiesi;
4) Fisiopatologia dell'emostasi;
5) Fisiopatologia del plasma;
6) I gruppi sanguigni:
7) Immunoematologia.

Insegnamenti complementari:
1) Applicazioni degli isotopi radioattivi in ematologia;
2) Microscopia e chimica clinica relativa alla specialità.
2° anno:

Insegnamenti fondamentali:
1) Clinica generale delle emopatie;
2) Terapia generale e speciale delle emopatie.

Insegnamenti complementari
1) Malattie parassitarie ed infettive di interesse ematologico;
2) Clinica delle emopatie infantili.
È obbligatoria la frequenza alle esercitazioni cliniche e di laboratorio annesse ai corsi.
Art. 169. - L'esame di profitto si sostiene alla fine dell'anno di corso.
Tutte le materie fondamentali costituiscono un unico gruppo; un esame a parte verterà sulle materie complementari. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta ed in una prova clinica corredata di ricerche complementari di laboratorio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1960

GRONCHI MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1 giugno 1960

Atti del governo, registro n. 127, foglio n. 9. - VILLA