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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1960, n. 505

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  22-6-1960

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università, degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 10. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di "Diritto industriale" e "Diritto della navigazione e, mentre viene soppresso l'insegnamento di "Diritto coloniale".
Art. 32. - È sostituito dal seguente: "L'esame di "Diritto costituzionale" deve precedere quelli di "Diritto del lavoro", di "Diritto amministrativo", di "Diritto internazionale", di "Diritto processuale civile", di "Diritto ecclesiastico" e di "Diritto canonico".
L'esame di "Economia politica", deve precedere quello di "Scienza delle finanze" e "Diritto finanziario".
L'esame di "Istituzioni di diritto romano", deve precedere quello di "Diritto romano".
L'esame di "Istituzioni di diritto privato" deve precedere tutti gli altri esami, ad eccezione di quelli indicati,- nell'ordine degli studi consigliato dalla Facoltà per il primo anno di corso".
Art. 14. - È sostituito dal seguente:
"Sono ammessi alla Facoltà di giurisprudenza i seguenti Istituti giuridici, aventi lo scopo di addestrare i giovani, anche attraverso esercitazioni teoriche e pratiche nelle discipline insegnate dalla Facoltà:
a) Istituto di Storia del diritto e di Filosofia del diritto;
b) Istituto di Diritto privato;
c) Istituto di Diritto pubblico;
d) Istituto di Economia e Finanza.
A ciascun istituto è preposto un direttore scelto dalla Facoltà tra i propri membri. Il direttore dura in carica tre anni e può essere confermato.
A lui spettano anche il governo e le rappresentanze dell'Istituto per l'autonoma gestione dei mezzi assegnati di anno in anno all'Istituto.
Il coordinamento delle attività degli Istituti sarà curato da un Consiglio composto dai direttori degli Istituti stessi e presieduto dal decano della Facoltà al quale ultimo spetterà il titolo di presidente degli Istituiti giuridici".
Art. 32. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di "Anatomia topografica".
Art. 43. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Agraria è aggiunto quello di "Allevamento vegetale".
Art. 60. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali è aggiunto quello di "Patologia generale".
Art. 64. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche è aggiunto quello di "Geografia".
Art. 96, relativo alla Scuola di perfezionamento in Chirurgia è modificato nel senso che il numero degli studenti che possono essere iscritti è limitato a dodici anziché a cinque.
Art. 100, relativo alla Scuola di perfezionamento in Anestesiologia è modificato nel senso che il numero degli studenti che possono essere iscritti alla Scuola è limitato a dodici anziché a cinque.
Art. 102, relativo alla Scuola di perfezionamento in Cardiologia è modificato nel senso che il numero degli studenti che possono essere iscritti alla Scuola è limitato a dodici anziché ad otto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 aprile 1960
GRONCHI
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addì 1 giugno 1960 Atti del Governo, registro n. 127, foglio n. 8. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università, degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 10. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di "Diritto industriale" e "Diritto della navigazione e, mentre viene soppresso l'insegnamento di "Diritto coloniale".
Art. 32. - È sostituito dal seguente: "L'esame di "Diritto costituzionale" deve precedere quelli di "Diritto del lavoro", di "Diritto amministrativo", di "Diritto internazionale", di "Diritto processuale civile", di "Diritto ecclesiastico" e di "Diritto canonico".
L'esame di "Economia politica", deve precedere quello di "Scienza delle finanze" e "Diritto finanziario".
L'esame di "Istituzioni di diritto romano", deve precedere quello di "Diritto romano".
L'esame di "Istituzioni di diritto privato" deve precedere tutti gli altri esami, ad eccezione di quelli indicati,- nell'ordine degli studi consigliato dalla Facoltà per il primo anno di corso".
Art. 14. - È sostituito dal seguente:
"Sono ammessi alla Facoltà di giurisprudenza i seguenti Istituti giuridici, aventi lo scopo di addestrare i giovani, anche attraverso esercitazioni teoriche e pratiche nelle discipline insegnate dalla Facoltà:
a) Istituto di Storia del diritto e di Filosofia del diritto;
b) Istituto di Diritto privato;
c) Istituto di Diritto pubblico;
d) Istituto di Economia e Finanza.
A ciascun istituto è preposto un direttore scelto dalla Facoltà tra i propri membri. Il direttore dura in carica tre anni e può essere confermato.
A lui spettano anche il governo e le rappresentanze dell'Istituto per l'autonoma gestione dei mezzi assegnati di anno in anno all'Istituto.
Il coordinamento delle attività degli Istituti sarà curato da un Consiglio composto dai direttori degli Istituti stessi e presieduto dal decano della Facoltà al quale ultimo spetterà il titolo di presidente degli Istituiti giuridici".
Art. 32. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di "Anatomia topografica".
Art. 43. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Agraria è aggiunto quello di "Allevamento vegetale".
Art. 60. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali è aggiunto quello di "Patologia generale".
Art. 64. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche è aggiunto quello di "Geografia".
Art. 96, relativo alla Scuola di perfezionamento in Chirurgia è modificato nel senso che il numero degli studenti che possono essere iscritti è limitato a dodici anziché a cinque.
Art. 100, relativo alla Scuola di perfezionamento in Anestesiologia è modificato nel senso che il numero degli studenti che possono essere iscritti alla Scuola è limitato a dodici anziché a cinque.
Art. 102, relativo alla Scuola di perfezionamento in Cardiologia è modificato nel senso che il numero degli studenti che possono essere iscritti alla Scuola è limitato a dodici anziché ad otto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1960

GRONCHI MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1 giugno 1960

Atti del Governo, registro n. 127, foglio n. 8. - VILLA