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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1960, n. 330

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  7-5-1960

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 112 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli alle Scuole di specializzazione seguenti:
Scuola di specializzazione in medicina del lavoro
Art. 113. - La Scuola di specializzazione ha sede temporanea presso la Clinica dermosifilopatica, in attesa che sia definitivamente approvata la sede propria dell'Istituto. Titolo necessario per l'ammissione alla Scuola di specializzazione in medicina del lavoro, è la laurea in medicina e chirurgia.
La Scuola è disciplinata secondo le norme generali dello statuto relativo alle Scuole di specializzazione in medicina e chirurgia e secondo le norme del seguente ordinamento.
Art. 114. - Il corso ha la durata di due anni. Il numero degli iscritti a ciascuno dei due anni di corso sarà al massimo di dodici.
Art. 115. - Le materie d'insegnamento distinte per anno, sono le seguenti:
1° anno:
Igiene del lavoro;
Fisiologia del lavoro;
Tossicologia professionale;
Patologia del lavoro;
Psicotecnica.
2° anno:
Clinica del lavoro;.
Radiologia e terapia fisica in rapporto alle malattie del lavoro;
Dermatologia professionale;
Infortunistica medico-chirurgica (apparato locomotore e sistema nervoso); con particolare riguardo alla prevenzione;
Medicina legale del lavoro.
Art. 116. - Lo specializzando al termine dei corsi, presenterà una dissertazione scritta su argomento della specialità, che sarà posta in discussione al relativo esame di diploma; al candidato, che avrà superato lo esame di specializzazione, sarà rilasciato un regolare diploma di "Specialista in medicina del lavoro".
Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia
Art. 117. - La Scuola ha sede presso la Clinica ostetrica e ginecologica della Università, ed è disciplinata secondo le norme generali dello statuto relativo alle Scuole di specializzazione in medicina e chirurgia e secondo le norme del seguente ordinamento.
Art. 118. - Titolo necessario per l'ammissione alla Scuola di specializzazione in clinica ostetrica e ginecologica è la laurea in medicina e chirurgia.
Il corso ha la durata di anni quattro. Il numero degli iscritti per ciascun anno di corso non sarà superiore a sei.
Art. 119. - Le materie d'insegnamento sono:
1° anno:
Anatomia descrittiva e topografica dell'apparato genitale femminile;
Fisiologia della generazione;
Elementi di embriologia;
Semeiotica clinica ostetrica e ginecologica.
2° anno:
Semeiotica clinica ostetrica e ginecologica;
Anatomia patologica dell'apparato genitale femminile;
Puericultura pre-natale e post-natale.
3° anno:
Clinica ostetrica e ginecologica;
Radiologia - Urologia;
Elementi di anestesiologia.
4° anno:
Clinica ostetrica e ginecologica;
Medicina legale;
Elementi di immunologia;
Tecniche diagnostiche di laboratorio.
Art. 120. - Gli specializzandi dovranno aver sostenuto ogni anno gli esami del corso per ottenere l'ammissione al corso successivo.
Art. 121. - I corsi di insegnamento si uniformeranno al calendario accademico dell'Università. Per quanto riguarda invece le esercitazioni ed i servizi interni, la attività della Scuola si estenderà all'intero anno solare.
Art. 122. - Lo specializzando alla fine dei corsi, presenterà una dissertazione scritta su argomento della specialità, che sarà posta in discussione al relativo esame di diploma. Al candidato, che avrà superato l'esame di specializzazione, sarà rilasciato un regolare diploma di "Specialista in ostetricia e ginecologia".
Scuola di specializzazione in igiene, tecnica e direzione ospedaliera
Art. 123. - La Scuola di perfezionamento in igiene, tecnica e direzione ospedaliera ha sede presso l'Istituto di igiene ed è retta dal professore di ruolo d'igiene.
Art. 124. - Titolo necessario per l'ammissione è la laurea in medicina e chirurgia.
Art. 125. - Il corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista ha la durata di due anni.
Il numero degli iscritti per ciascun anno di corso non potrà essere superiore a dodici.
Art. 126. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1° anno:
1) L'assistenza ospedaliera nel quadro dell'organizzazione sanitaria;
Storia degli ospedali e delle costruzioni ospedaliere;
2) Demografia e statistica sanitaria;
3) Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;
4) Igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere, arredamento ed impianti sanitari (1° corso);
5) Organizzazione e funzionamento degli ospedali generali (1° corso);
6) Diagnostica di laboratorio delle malattie infettive e parassitarie.
2° anno:
1) Diritto amministrativo e legislazione ospedaliera;
2) Igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere, arredamento ed impianti sanitari (2° corso);
3) Organizzazione e funzionamento degli ospedali generali (2° corso);
4) Organizzazione e funzionamento degli ospedali speciali;
5) Alimentazione e dietetica ospedaliera;
6) Istruzioni professionali del personale di assistenza.
Gli insegnamenti sono integrati da esercitazioni pratiche presso l'Istituto d'igiene, da tirocini presso direzioni sanitarie di ospedali, da visite ad ospedali ed impianti medico-sanitari.
Saranno altresì, tenute conferenze su argomenti attinenti alle discipline igieniche e alla organizzazione dei servizi di assistenza ospedaliera.
Art. 127. - Per ottenere l'ammissione al secondo anno gli specializzandi dovranno aver superato gli esami delle materie annuali del 1° corso.
Art. 128. - Lo specializzando alla fine dei corsi, presenterà una dissertazione scritta su argomento della specialità, che sarà posta in discussione al relativo esame di diploma. Al candidato, che avrà superato l'esame di specializzazione, sarà rilasciato un regolare diploma di "Specialista in igiene, tecnica e direzione ospedaliera".
Scuola di specializzazione in igiene e medicina scolastica
Art. 129. - La Scuola di specializzazione in igiene e medicina scolastica ha sede presso gli Istituti di igiene e clinica pediatrica. Il Consiglio di Facoltà designa ogni due anni, il direttore della Scuola tra i professori ufficiali di igiene e di clinica pediatrica.
Art. 130. - Titolo necessario per l'ammissione è la laurea in medicina e chirurgia.
Art. 131. - Il corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista ha la durata di anni due.
Il numero degli iscritti per ciascun corso non potrà essere superiore a dodici.
Art. 132. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° anno:
1) Demografia e statistica sanitaria;
2) Igiene dell'alimentazione;
3) Igiene scolastica e legislazione scolastica;
4) Patologia e clinica delle malattie proprie della età scolare (1° corso);
5) Epidemiologia e profilassi delle malattie proprie dell'età scolare (1° corso);
6) Diagnostica di laboratorio delle malattie infettive e parassitarie dell'età scolare.
2° anno:
1) Pedagogia e ortofrenia;
2) Psicologia del lavoro mentale e psicologia sperimentale;
3) Auxologia ed educazione fisica;
4) Patologia e clinica delle malattie proprie della età scolare (2° corso) 5) Epidemiologia e profilassi delle malattie proprie dell'età scolare;
6) Fisiopatologia dell'età puberale.
Gli insegnamenti sono integrati da esercitazioni teoriche e pratiche, saranno altresì tenute conferenze su argomenti attinenti all'igiene, all'organizzazione della assistenza medico-scolastica e alla neuropsichiatria infantile.
Art. 133. - Per ottenere l'ammissione al secondo anno gli specializzandi dovranno aver superato gli esami delle materie annuali del 1° corso.
Art. 134. - Lo specializzando alla fine dei corsi, presenterà una dissertazione scritta su argomento della specialità, che sarà posta in discussione al relativo esame di diploma. Al candidato, che avrà superato lo esame sarà rilasciato un regolare diploma di "Specialista in igiene e medicina scolastica".
Art. 135. - Colore che hanno conseguito il diploma di specializzazione in igiene o in pediatria possono, a giudizio della Facoltà, essere ammessi al 2° anno.
Essi potranno essere esonerati, con decisione della Facoltà, da alcuni degli esami sia del primo che del secondo anno, relativi ai corsi frequentati e agli esami superati nell'una o nell'altra scuola di specializzazione.
Scuola di specializzazione in malattie del sangue, rene e ricambio
Art. 136. - La Scuola ha sede presso la Clinica medica generale dell'Università, ed è disciplinata secondo le norme generali dello statuto relativo alle Scuole di specializzazione in medicina e chirurgia e secondo le norme del seguente ordinamento.
Art. 137. - Titolo necessario per l'ammissione alla Scuola di specializzazione in malattie del sangue, rene e ricambio, è la laurea in medicina e chirurgia.
La Scuola ha la durata di tre anni. Il numero degli iscritti, per ogni anno, non potrà essere superiore a dodici.
Art. 138. - Le materie di insegnamento sono:
1° anno:
Fisiologia speciale dell'apparato ematopoietico, uropoietico e del ricambio;
Biochimica;
Anatomia ed istologia patologica;
Patologia speciale medica.
2° anno:
Semeiotica generale e speciale;
Patologia speciale medica;
Farmacologia;
Clinica medica generale e terapia.
3° anno:
Diagnostica funzionale;
Radiologia.
Art. 139. - Per ottenere l'ammissione al secondo anno, gli specializzandi dovranno aver sostenuto e superato gli esami delle materie prescritte per il 1° anno e così pure, per il passaggio al 3° anno dovranno aver superato gli esami del 2° anno.
Art. 140. - I corsi di insegnamento si uniformeranno al calendario dell'Università. Per quanto riguarda invece le esercitazioni di laboratorio ed i servizi interni, l'attività della Scuola si estenderà all'intero anno solare.
Art. 141. - Alla fine del triennio gli studenti che avranno superato tutte le materie, prepareranno una tesi riguardante argomenti contemplati tra le materie d'insegnamento e conseguiranno il diploma con esame finale collegiale di tutta la Commissione, presieduta dal direttore della "Clinica medica". Il diploma avrà per titolo: "Specializzazione in malattie del sangue, rene e ricambio".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 marzo 1960
GRONCHI
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1960 Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 213. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 112 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli alle Scuole di specializzazione seguenti:

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro

Art. 113. - La Scuola di specializzazione ha sede temporanea presso la Clinica dermosifilopatica, in attesa che sia definitivamente approvata la sede propria dell'Istituto. Titolo necessario per l'ammissione alla Scuola di specializzazione in medicina del lavoro, è la laurea in medicina e chirurgia.
La Scuola è disciplinata secondo le norme generali dello statuto relativo alle Scuole di specializzazione in medicina e chirurgia e secondo le norme del seguente ordinamento.
Art. 114. - Il corso ha la durata di due anni. Il numero degli iscritti a ciascuno dei due anni di corso sarà al massimo di dodici.
Art. 115. - Le materie d'insegnamento distinte per anno, sono le seguenti:
1° anno:
Igiene del lavoro;
Fisiologia del lavoro;
Tossicologia professionale;
Patologia del lavoro;
Psicotecnica.
2° anno:
Clinica del lavoro;.
Radiologia e terapia fisica in rapporto alle malattie del lavoro;
Dermatologia professionale;
Infortunistica medico-chirurgica (apparato locomotore e sistema nervoso); con particolare riguardo alla prevenzione;
Medicina legale del lavoro.
Art. 116. - Lo specializzando al termine dei corsi, presenterà una dissertazione scritta su argomento della specialità, che sarà posta in discussione al relativo esame di diploma; al candidato, che avrà superato lo esame di specializzazione, sarà rilasciato un regolare diploma di "Specialista in medicina del lavoro".

Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia

Art. 117. - La Scuola ha sede presso la Clinica ostetrica e ginecologica della Università, ed è disciplinata secondo le norme generali dello statuto relativo alle Scuole di specializzazione in medicina e chirurgia e secondo le norme del seguente ordinamento.
Art. 118. - Titolo necessario per l'ammissione alla Scuola di specializzazione in clinica ostetrica e ginecologica è la laurea in medicina e chirurgia.
Il corso ha la durata di anni quattro. Il numero degli iscritti per ciascun anno di corso non sarà superiore a sei.
Art. 119. - Le materie d'insegnamento sono:
1° anno:
Anatomia descrittiva e topografica dell'apparato genitale femminile;
Fisiologia della generazione;
Elementi di embriologia;
Semeiotica clinica ostetrica e ginecologica.
2° anno:
Semeiotica clinica ostetrica e ginecologica;
Anatomia patologica dell'apparato genitale femminile;
Puericultura pre-natale e post-natale.
3° anno:
Clinica ostetrica e ginecologica;
Radiologia - Urologia;
Elementi di anestesiologia.
4° anno:
Clinica ostetrica e ginecologica;
Medicina legale;
Elementi di immunologia;
Tecniche diagnostiche di laboratorio.
Art. 120. - Gli specializzandi dovranno aver sostenuto ogni anno gli esami del corso per ottenere l'ammissione al corso successivo.
Art. 121. - I corsi di insegnamento si uniformeranno al calendario accademico dell'Università. Per quanto riguarda invece le esercitazioni ed i servizi interni, la attività della Scuola si estenderà all'intero anno solare.
Art. 122. - Lo specializzando alla fine dei corsi, presenterà una dissertazione scritta su argomento della specialità, che sarà posta in discussione al relativo esame di diploma. Al candidato, che avrà superato l'esame di specializzazione, sarà rilasciato un regolare diploma di "Specialista in ostetricia e ginecologia".

Scuola di specializzazione in igiene, tecnica e direzione ospedaliera
Art. 123. - La Scuola di perfezionamento in igiene, tecnica e direzione ospedaliera ha sede presso l'Istituto di igiene ed è retta dal professore di ruolo d'igiene.
Art. 124. - Titolo necessario per l'ammissione è la laurea in medicina e chirurgia.
Art. 125. - Il corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista ha la durata di due anni.
Il numero degli iscritti per ciascun anno di corso non potrà essere superiore a dodici.
Art. 126. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1° anno:
1) L'assistenza ospedaliera nel quadro dell'organizzazione sanitaria;
Storia degli ospedali e delle costruzioni ospedaliere;
2) Demografia e statistica sanitaria;
3) Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;
4) Igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere, arredamento ed impianti sanitari (1° corso);
5) Organizzazione e funzionamento degli ospedali generali (1° corso);
6) Diagnostica di laboratorio delle malattie infettive e parassitarie.
2° anno:
1) Diritto amministrativo e legislazione ospedaliera;
2) Igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere, arredamento ed impianti sanitari (2° corso);
3) Organizzazione e funzionamento degli ospedali generali (2° corso);
4) Organizzazione e funzionamento degli ospedali speciali;
5) Alimentazione e dietetica ospedaliera;
6) Istruzioni professionali del personale di assistenza.
Gli insegnamenti sono integrati da esercitazioni pratiche presso l'Istituto d'igiene, da tirocini presso direzioni sanitarie di ospedali, da visite ad ospedali ed impianti medico-sanitari.
Saranno altresì, tenute conferenze su argomenti attinenti alle discipline igieniche e alla organizzazione dei servizi di assistenza ospedaliera.
Art. 127. - Per ottenere l'ammissione al secondo anno gli specializzandi dovranno aver superato gli esami delle materie annuali del 1° corso.
Art. 128. - Lo specializzando alla fine dei corsi, presenterà una dissertazione scritta su argomento della specialità, che sarà posta in discussione al relativo esame di diploma. Al candidato, che avrà superato l'esame di specializzazione, sarà rilasciato un regolare diploma di "Specialista in igiene, tecnica e direzione ospedaliera".

Scuola di specializzazione in igiene e medicina scolastica

Art. 129. - La Scuola di specializzazione in igiene e medicina scolastica ha sede presso gli Istituti di igiene e clinica pediatrica. Il Consiglio di Facoltà designa ogni due anni, il direttore della Scuola tra i professori ufficiali di igiene e di clinica pediatrica.
Art. 130. - Titolo necessario per l'ammissione è la laurea in medicina e chirurgia.
Art. 131. - Il corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista ha la durata di anni due.
Il numero degli iscritti per ciascun corso non potrà essere superiore a dodici.
Art. 132. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° anno:
1) Demografia e statistica sanitaria;
2) Igiene dell'alimentazione;
3) Igiene scolastica e legislazione scolastica;
4) Patologia e clinica delle malattie proprie della età scolare (1° corso);
5) Epidemiologia e profilassi delle malattie proprie dell'età scolare (1° corso);
6) Diagnostica di laboratorio delle malattie infettive e parassitarie dell'età scolare.
2° anno:
1) Pedagogia e ortofrenia;
2) Psicologia del lavoro mentale e psicologia sperimentale;
3) Auxologia ed educazione fisica;
4) Patologia e clinica delle malattie proprie della età scolare (2° corso) 5) Epidemiologia e profilassi delle malattie proprie dell'età scolare;
6) Fisiopatologia dell'età puberale.
Gli insegnamenti sono integrati da esercitazioni teoriche e pratiche, saranno altresì tenute conferenze su argomenti attinenti all'igiene, all'organizzazione della assistenza medico-scolastica e alla neuropsichiatria infantile.
Art. 133. - Per ottenere l'ammissione al secondo anno gli specializzandi dovranno aver superato gli esami delle materie annuali del 1° corso.
Art. 134. - Lo specializzando alla fine dei corsi, presenterà una dissertazione scritta su argomento della specialità, che sarà posta in discussione al relativo esame di diploma. Al candidato, che avrà superato lo esame sarà rilasciato un regolare diploma di "Specialista in igiene e medicina scolastica".
Art. 135. - Colore che hanno conseguito il diploma di specializzazione in igiene o in pediatria possono, a giudizio della Facoltà, essere ammessi al 2° anno.
Essi potranno essere esonerati, con decisione della Facoltà, da alcuni degli esami sia del primo che del secondo anno, relativi ai corsi frequentati e agli esami superati nell'una o nell'altra scuola di specializzazione.

Scuola di specializzazione in malattie del sangue, rene e ricambio

Art. 136. - La Scuola ha sede presso la Clinica medica generale dell'Università, ed è disciplinata secondo le norme generali dello statuto relativo alle Scuole di specializzazione in medicina e chirurgia e secondo le norme del seguente ordinamento.
Art. 137. - Titolo necessario per l'ammissione alla Scuola di specializzazione in malattie del sangue, rene e ricambio, è la laurea in medicina e chirurgia.
La Scuola ha la durata di tre anni. Il numero degli iscritti, per ogni anno, non potrà essere superiore a dodici.
Art. 138. - Le materie di insegnamento sono:
1° anno:
Fisiologia speciale dell'apparato ematopoietico, uropoietico e del ricambio;
Biochimica;
Anatomia ed istologia patologica;
Patologia speciale medica.
2° anno:
Semeiotica generale e speciale;
Patologia speciale medica;
Farmacologia;
Clinica medica generale e terapia.
3° anno:
Diagnostica funzionale;
Radiologia.
Art. 139. - Per ottenere l'ammissione al secondo anno, gli specializzandi dovranno aver sostenuto e superato gli esami delle materie prescritte per il 1° anno e così pure, per il passaggio al 3° anno dovranno aver superato gli esami del 2° anno.
Art. 140. - I corsi di insegnamento si uniformeranno al calendario dell'Università. Per quanto riguarda invece le esercitazioni di laboratorio ed i servizi interni, l'attività della Scuola si estenderà all'intero anno solare.
Art. 141. - Alla fine del triennio gli studenti che avranno superato tutte le materie, prepareranno una tesi riguardante argomenti contemplati tra le materie d'insegnamento e conseguiranno il diploma con esame finale collegiale di tutta la Commissione, presieduta dal direttore della "Clinica medica". Il diploma avrà per titolo: "Specializzazione in malattie del sangue, rene e ricambio".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1960

GRONCHI MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1960

Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 213. - VILLA