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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1960, n. 271

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  23-4-1960

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 114. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica è aggiunto quello di: "Chimica organica superiore".
Art. 116. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica industriale sono aggiunti quelli di: "Chimica organica superiore" ed "Esercitazioni di chimica organica ed analisi organica".
Dopo l'art. 287, relativo alla scuola di perfezionamento in Pediatria, viene aggiunto il seguente nuovo articolo per regolare gli esami della scuola stessa:
Art. 288. - "Gli esami del primo e del secondo corso si svolgono in unica seduta per gruppi di materie insegnate nel primo e rispettivamente nel secondo anno".
Art. 349. - La prima parte del terzo comma, relativo al numero degli iscritti alla scuola di perfezionamento in Ortopedia e Traumatologia e così modificato:
"Le iscrizioni non potranno superare il numero di quindici per ogni anno".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 marzo 1960
GRONCHI
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1960 Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 176. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 114. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica è aggiunto quello di: "Chimica organica superiore".
Art. 116. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica industriale sono aggiunti quelli di: "Chimica organica superiore" ed "Esercitazioni di chimica organica ed analisi organica".
Dopo l'art. 287, relativo alla scuola di perfezionamento in Pediatria, viene aggiunto il seguente nuovo articolo per regolare gli esami della scuola stessa:
Art. 288. - "Gli esami del primo e del secondo corso si svolgono in unica seduta per gruppi di materie insegnate nel primo e rispettivamente nel secondo anno".
Art. 349. - La prima parte del terzo comma, relativo al numero degli iscritti alla scuola di perfezionamento in Ortopedia e Traumatologia e così modificato:
"Le iscrizioni non potranno superare il numero di quindici per ogni anno".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1960

GRONCHI MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1960

Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 176. - VILLA