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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1959, n. 1164

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  29-1-1960

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 12 ottobre 1927, n. 2227, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuito formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla, proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 18. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:
"Diritto tributario";
"Diritto privato comparato" "Diritto pubblico comparato" "Dottrina generale dello Stato".
Sono invece soppressi gli insegnamenti complementari di:
"Diritto coloniale";
e "Legislazione del lavoro".
Art. 92. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti quelli di:
"Tecnologie chimico-farmaceutiche";
"Tecnologie chimico-agrarie";
"Chimica teorica".
È inoltre soppresso l'undicesimo comma, nel quale si tratta dell'obbligatorietà da parte degli studenti che si iscrivono al 1° anno del triennio, di sottoporre all'approvazione della Facoltà l'elenco degli insegnamenti complementari prescelti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 dicembre 1959
GRONCHI
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1960 Atti del Governo, registro n. 123, foglio n. 27. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 12 ottobre 1927, n. 2227, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuito formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla, proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 18. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:
"Diritto tributario";
"Diritto privato comparato" "Diritto pubblico comparato" "Dottrina generale dello Stato".
Sono invece soppressi gli insegnamenti complementari di:
"Diritto coloniale";
e "Legislazione del lavoro".
Art. 92. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti quelli di:
"Tecnologie chimico-farmaceutiche";
"Tecnologie chimico-agrarie";
"Chimica teorica".
È inoltre soppresso l'undicesimo comma, nel quale si tratta dell'obbligatorietà da parte degli studenti che si iscrivono al 1° anno del triennio, di sottoporre all'approvazione della Facoltà l'elenco degli insegnamenti complementari prescelti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1959

GRONCHI MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1960

Atti del Governo, registro n. 123, foglio n. 27. - VILLA