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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1959, n. 815

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  28-10-1959

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successivi;
Veduto il testo unico delle le sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella, legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere dei Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 64. - Agli insegna menti complementari del corso di laurea in materie letterarie è aggiunto quello di "pedagogia e psicologia delle comunicazioni di massa".
Art. 65. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è aggiunto quello di "pedagogia e psicologia delle comunicazioni di massa".
Art. 66. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere è aggiunto quello di "pedagogia e psicologia delle comunicazioni di massa".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1959

GRONCHI MEDICI

Visto, il Guardasigilli GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1959

Atti del Governo, registro n. 121, foglio n. 30. - VILLA