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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 789

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  20-10-1959

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di "storia delle dottrine politiche" e "diritto industriale".

L'art. 46, è abrogato e sostituito dal seguente:
La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce:
a) la laurea in scienze matematiche;
b) la laurea in fisica;
c) la laurea in matematica e fisica;
d) la laurea in chimica;
e) la laurea in scienze naturali;
f) la laurea in scienze geologiche;
g) la laurea in scienze biologiche.
Dopo l'art. 53 è aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione del corso di laurea in scienze biologiche, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 54. - La durata del corso di laurea in scienze biologiche è di quattro anni.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:
1) istituzioni di matematiche;
2) fisica;
3) chimica generale ed inorganica;
4) chimica organica;
5) botanica (biennale);
6) zoologia (biennale);
7) anatomia comparata;
8) anatomia umana;
9) istologia ed embriologia;
10) fisiologia generale (biennale);
11) chimica biologica;
12) igiene.

Sono insegnamenti complementari:
1) chimica fisica;
2) antropologia;
3) genetica;
4) patologia generale;
5) microbiologia;
6) entomologia agraria;
7) geologia;
8) paleontologia;
9) scienza dell'alimentazione;
10) farmacologia.

Lo studente non potrà sostenere l'esame di anatomia comparata se non avrà superato quello di zoologia e non potrà sostenere l'esame di fisiologia generale se non avrà superato quello di anatomia umana.
Gli insegnamenti biennali di botanica e di zoologia comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in quattro almeno da lui scelti fra i complementari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1959

GRONCHI MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1959

Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 168. - VILLA