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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 1959, n. 784

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  20-10-1959

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2227 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica, istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 66. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:
"storia della pedagogia", "psicologia dell'età evolutiva", "storia della musica", "filosofia morale".
Art. 68. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:
"glottologia" e "storia della musica".
Art. 74. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di:
"psichiatria".
Art. 82. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche sono aggiunti i seguenti:
"statistica", "onde elettromagnetiche", "algebra".
Art. 84. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica sono aggiunti quelli di:
"statistica", "algebra".
Art. 85. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico, ed inorganico-chimico-fisico), è aggiunto quello di:
"strutturistica chimica".
Art. 88. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche è aggiunto quello di:
"geologia sedimentaria".
Art. 111. - Agli insegnamenti complementari comuni a tutte le sezioni della Facoltà di ingegneria è aggiunto quello di:
"servomeccanismi".
All'art. 152, è aggiunto il seguente comma:
"Alla Scuola è addetto anche un vice direttore che sarà nominato dal rettore per un triennio su proposta del Consiglio dei professori della Facoltà di giurisprudenza e potrà essere scelto tra i professori titolari di ruolo e fuori ruolo della Facoltà stessa ed anche tra i liberi docenti o incaricati di detta Facoltà o di quella di economia e commercio".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Napoli, addì 20 agosto 1959
GRONCHI
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1959 Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 152. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2227 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica, istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 66. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:
"storia della pedagogia", "psicologia dell'età evolutiva", "storia della musica", "filosofia morale".

Art. 68. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:
"glottologia" e "storia della musica".

Art. 74. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di:
"psichiatria".

Art. 82. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche sono aggiunti i seguenti:
"statistica", "onde elettromagnetiche", "algebra".

Art. 84. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica sono aggiunti quelli di:
"statistica", "algebra".

Art. 85. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico, ed inorganico-chimico-fisico), è aggiunto quello di:
"strutturistica chimica".

Art. 88. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche è aggiunto quello di:
"geologia sedimentaria".

Art. 111. - Agli insegnamenti complementari comuni a tutte le sezioni della Facoltà di ingegneria è aggiunto quello di:
"servomeccanismi".

All'art. 152, è aggiunto il seguente comma:
"Alla Scuola è addetto anche un vice direttore che sarà nominato dal rettore per un triennio su proposta del Consiglio dei professori della Facoltà di giurisprudenza e potrà essere scelto tra i professori titolari di ruolo e fuori ruolo della Facoltà stessa ed anche tra i liberi docenti o incaricati di detta Facoltà o di quella di economia e commercio".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 20 agosto 1959

GRONCHI MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1959

Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 152. - VILLA