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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 1959, n. 779

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  18-10-1959

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 15. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di: - a diritto tributario".
Art. 63. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie della Facoltà di magistero è aggiunto quello di: "estetica".
Art. 64. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia della Facoltà di magistero sono aggiunti quelli di:
"sociologia";
"psicologia pedagogica";
"psicologia sociale";
"storia della filosofia antica";
"storia della filosofia medioevale".
Art. 193, relativo alla Scuola di specializzazione in chimica analitica annessa alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è così modificato:
"Alla Scuola possono iscriversi i laureati in chimica, chimica industriale ed ingegneria con indirizzo chimico".
Art. 201, relativo alla Scuola di specializzazione in chimica nucleare, annessa alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è così modificato:
"Al corso di specializzazione si possono iscrivere i laureati in chimica, chimica industriale ed ingegneria con indirizzo chimico".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Napoli, addì 20 agosto 1959
GRONCHI
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1959 Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 150. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 15. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di: - a diritto tributario".
Art. 63. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie della Facoltà di magistero è aggiunto quello di: "estetica".
Art. 64. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia della Facoltà di magistero sono aggiunti quelli di:
"sociologia";
"psicologia pedagogica";
"psicologia sociale";
"storia della filosofia antica";
"storia della filosofia medioevale".
Art. 193, relativo alla Scuola di specializzazione in chimica analitica annessa alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è così modificato:
"Alla Scuola possono iscriversi i laureati in chimica, chimica industriale ed ingegneria con indirizzo chimico".
Art. 201, relativo alla Scuola di specializzazione in chimica nucleare, annessa alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è così modificato:
"Al corso di specializzazione si possono iscrivere i laureati in chimica, chimica industriale ed ingegneria con indirizzo chimico".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 20 agosto 1959

GRONCHI MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1959

Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 150. - VILLA