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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 1959, n. 778

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  18-10-1959

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 19. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di: "economia montana e forestale".
Art. 48. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di: "medicina del lavoro".
Art. 50. - Dopo il n. 5, è aggiunto quanto appresso:
n. 6: laurea in scienze geologiche.
Art. 51. - Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente nuovo comma: "L'esame di laurea in scienze geologiche è preceduto da una prova di cultura sui concetti fondamentali delle discipline di carattere geologico, da una prova pratica di riconoscimento di minerali, rocce e fossili e dalla presentazione di un rilevamento geologico originale".
Dopo l'art. 67, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione dei corso di laurea in scienze geologiche, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:
Laurea in scienze geologiche
Art. 62. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze geologiche è di quattro anni.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.
Sono insegnamenti fondamentali:
1) istituzioni di matematiche;
2) fisica sperimentale;
3) chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
4) mineralogia;
5) geologia;
6) geologia applicata;
7) paleontologia;
8) geografia;
9) geografia fisica;
10) topografia e cartografia;
11) fisica terrestre;
12) petrografia.
Sono insegnamenti complementari:
1) giacimenti minerari;
2) geotecnica;
3) micropaleontologia;
4) sedimentologia;
5) vulcanologia;
6) geochimica;
7) chimica fisica;
8) chimica organica;
9) geodesia;
10) zoologia;
11) botanica;
12) statistica;
13) paleontologia dei vertebrati;
14) meccanica razionale con elementi di disegno;
15) arte mineraria;
16) fisica nucleare.
Art. 63. - L'esame di laurea in scienze geologiche consta della discussione di una dissertazione scritta, della discussione di due argomenti orali scelti dal candidato in materie diverse da quelle su cui verte la dissertazione scritta.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato tutti gli esami delle materie fondamentali e di almeno quattro complementari.
Art. 68 (già 66). - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto quello di chimica farmaceutica applicata.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Napoli, addì 20 agosto 1959
GRONCHI
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1959 Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 163. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 19. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di: "economia montana e forestale".
Art. 48. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di: "medicina del lavoro".
Art. 50. - Dopo il n. 5, è aggiunto quanto appresso:
n. 6: laurea in scienze geologiche.
Art. 51. - Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente nuovo comma: "L'esame di laurea in scienze geologiche è preceduto da una prova di cultura sui concetti fondamentali delle discipline di carattere geologico, da una prova pratica di riconoscimento di minerali, rocce e fossili e dalla presentazione di un rilevamento geologico originale".
Dopo l'art. 67, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione dei corso di laurea in scienze geologiche, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Laurea in scienze geologiche
Art. 62. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze geologiche è di quattro anni.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.
Sono insegnamenti fondamentali:
1) istituzioni di matematiche;
2) fisica sperimentale;
3) chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
4) mineralogia;
5) geologia;
6) geologia applicata;
7) paleontologia;
8) geografia;
9) geografia fisica;
10) topografia e cartografia;
11) fisica terrestre;
12) petrografia.
Sono insegnamenti complementari:
1) giacimenti minerari;
2) geotecnica;
3) micropaleontologia;
4) sedimentologia;
5) vulcanologia;
6) geochimica;
7) chimica fisica;
8) chimica organica;
9) geodesia;
10) zoologia;
11) botanica;
12) statistica;
13) paleontologia dei vertebrati;
14) meccanica razionale con elementi di disegno;
15) arte mineraria;
16) fisica nucleare.
Art. 63. - L'esame di laurea in scienze geologiche consta della discussione di una dissertazione scritta, della discussione di due argomenti orali scelti dal candidato in materie diverse da quelle su cui verte la dissertazione scritta.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato tutti gli esami delle materie fondamentali e di almeno quattro complementari.
Art. 68 (già 66). - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto quello di chimica farmaceutica applicata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 20 agosto 1959

GRONCHI MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1959

Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 163. - VILLA