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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 1959, n. 777

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  18-10-1959

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 18. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di: "contabilità nazionale".
Art. 19, relativo alle propedeuticità degli esami nel corso di laurea in economia e commercio è modificato nel senso che l'esame di istituzioni di diritto privato non è propedeutico rispetto all'esame di istituzioni di diritto pubblico.
Art. 33. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di: "anestesiologia".
Art. 36. - È così modificato: "La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce la laurea in chimica, in chimica industriale, in fisica, in scienze matematiche, in matematica e fisica, in scienza naturali, in scienze biologiche e in scienze geologiche.
Presso la Facoltà, è pure istituito il corso biennale di studi propedeutici ingegneria".
Dopo l'art. 44, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione dei corsi di laurea in scienze biologiche e scienze geologiche.
N. 7. - Corso di laurea in scienze biologiche
Art. 45. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze biologiche è di quattro anni.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.
Sono insegnamenti fondamentali:
1) istituzioni di matematiche;
2) fisica;
3) chimica generale ed inorganica;
4) chimica organica;
5) botanica (biennale);
6) zoologia (biennale);
7) anatomia comparata;
8) anatomia umana;
9) istologia ed embriologia;
10) fisiologia generale (biennale);
11) chimica biologica;
12) igiene.
Sono insegnamenti complementari:
1) statistica;
2) chimica fisica;
3) paleontologia;
4) antropologia;
5) geologia;
6) patologia generale;
7) patologia vegetale:
8) entomologia agraria;
9) fisiologia vegetale;
10) embriologia sperimentale.
Gli insegnamenti biennali di "botanica" e di "zoologia" comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.
Gli insegnamenti biennali di "zoologia" e di "botanica" importano due esami distinti alla fine di ciascun anno di insegnamento rispettivamente di zoologia generale e di zoologia descrittiva, di botanica generale e di botanica descrittiva; l'insegnamento di fisiologia generale importa un unico esame alla line del biennio.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.
Lo studente deve inoltre frequentare tre laboratori di scienze biologiche, di cui due annuali ed uno biennale e superare alla fine di ogni anno l'esame relativo alle esercitazioni in essi svolte.
N. 8. - Corso di laurea in scienze geologiche.
Art. 46. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze geologiche è di quattro anni.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.
Sono insegna menti fondamentali:
1) istituzioni di matematiche:
2) fisica sperimentale (biennale);
3) chimica generale ed inorganica con elementi di organica:
4) mineralogia;
5) geologia;
6) geologia applicata;
7) paleontologia;
8) geografia;
9) geografia fisica;
10) topografia e cartografia;
11) fisica terrestre;
12) petrografia.
Sono insegnamenti complementari:
1) chimica fisica;
2) geochimica;
3) disegno;
4) botanica;
5) zoologia;
6) analisi matematica (algebrica, e infinitesimale) biennale;
7) meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno;
8) astronomia;
9) statistica.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.
Lo studente deve inoltre frequentare i corsi di esercitazioni di tre laboratori di scienze geologiche, di cui due annuali (uno di questi sarà dedicato al rilevamento geologico sul terreno) ed uno biennale, e superare alla fine di ogni anno l'esame relativo alle esercitazioni in essi svolte.
Sono aboliti gli ultimi due capoversi dell'art. 45 del vigente statuto, sostituiti con quanto segue:
Per il corso di laurea in scienze geologiche:
l'esame di istituzioni di matematiche deve precedere quello di fisica;
gli esami di istituzioni di matematiche, di chimica generale ed inorganica con elementi di organica e di fisica sperimentale, devono precedere quello di mineralogia;
l'esame di mineralogia deve precedere quello di petrografia;
gli esami di petrografia e di paleontologia devono precedere quello di geologia.
Precede l'esame di laurea nei singoli rami sopraelencati, un saggio orale di cultura generale rispettivamente in chimica, in fisica, in scienze matematiche, in matematica e fisica, in scienze naturali, in scienze biologiche e in scienze geologiche.
Art. 56. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in agraria è aggiunto quello di: "orticoltura e floricoltura".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Napoli, addì 20 agosto 1959
GRONCHI
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1959 Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 161. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 18. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di: "contabilità nazionale".

Art. 19, relativo alle propedeuticità degli esami nel corso di laurea in economia e commercio è modificato nel senso che l'esame di istituzioni di diritto privato non è propedeutico rispetto all'esame di istituzioni di diritto pubblico.

Art. 33. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di: "anestesiologia".

Art. 36. - È così modificato: "La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce la laurea in chimica, in chimica industriale, in fisica, in scienze matematiche, in matematica e fisica, in scienza naturali, in scienze biologiche e in scienze geologiche.
Presso la Facoltà, è pure istituito il corso biennale di studi propedeutici ingegneria".
Dopo l'art. 44, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione dei corsi di laurea in scienze biologiche e scienze geologiche.

N. 7. - Corso di laurea in scienze biologiche

Art. 45. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze biologiche è di quattro anni.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.
Sono insegnamenti fondamentali:
1) istituzioni di matematiche;
2) fisica;
3) chimica generale ed inorganica;
4) chimica organica;
5) botanica (biennale);
6) zoologia (biennale);
7) anatomia comparata;
8) anatomia umana;
9) istologia ed embriologia;
10) fisiologia generale (biennale);
11) chimica biologica;
12) igiene.

Sono insegnamenti complementari:
1) statistica;
2) chimica fisica;
3) paleontologia;
4) antropologia;
5) geologia;
6) patologia generale;
7) patologia vegetale:
8) entomologia agraria;
9) fisiologia vegetale;
10) embriologia sperimentale.
Gli insegnamenti biennali di "botanica" e di "zoologia" comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.
Gli insegnamenti biennali di "zoologia" e di "botanica" importano due esami distinti alla fine di ciascun anno di insegnamento rispettivamente di zoologia generale e di zoologia descrittiva, di botanica generale e di botanica descrittiva; l'insegnamento di fisiologia generale importa un unico esame alla line del biennio.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.
Lo studente deve inoltre frequentare tre laboratori di scienze biologiche, di cui due annuali ed uno biennale e superare alla fine di ogni anno l'esame relativo alle esercitazioni in essi svolte.

N. 8. - Corso di laurea in scienze geologiche.

Art. 46. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze geologiche è di quattro anni.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.
Sono insegna menti fondamentali:
1) istituzioni di matematiche:
2) fisica sperimentale (biennale);
3) chimica generale ed inorganica con elementi di organica:
4) mineralogia;
5) geologia;
6) geologia applicata;
7) paleontologia;
8) geografia;
9) geografia fisica;
10) topografia e cartografia;
11) fisica terrestre;
12) petrografia.

Sono insegnamenti complementari:
1) chimica fisica;
2) geochimica;
3) disegno;
4) botanica;
5) zoologia;
6) analisi matematica (algebrica, e infinitesimale) biennale;
7) meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno;
8) astronomia;
9) statistica.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.
Lo studente deve inoltre frequentare i corsi di esercitazioni di tre laboratori di scienze geologiche, di cui due annuali (uno di questi sarà dedicato al rilevamento geologico sul terreno) ed uno biennale, e superare alla fine di ogni anno l'esame relativo alle esercitazioni in essi svolte.
Sono aboliti gli ultimi due capoversi dell'art. 45 del vigente statuto, sostituiti con quanto segue:
Per il corso di laurea in scienze geologiche:
l'esame di istituzioni di matematiche deve precedere quello di fisica;
gli esami di istituzioni di matematiche, di chimica generale ed inorganica con elementi di organica e di fisica sperimentale, devono precedere quello di mineralogia;
l'esame di mineralogia deve precedere quello di petrografia;
gli esami di petrografia e di paleontologia devono precedere quello di geologia.
Precede l'esame di laurea nei singoli rami sopraelencati, un saggio orale di cultura generale rispettivamente in chimica, in fisica, in scienze matematiche, in matematica e fisica, in scienze naturali, in scienze biologiche e in scienze geologiche.

Art. 56. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in agraria è aggiunto quello di: "orticoltura e floricoltura".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 20 agosto 1959

GRONCHI MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1959

Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 161. - VILLA