stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1959, n. 720

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  27-9-1959

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1.350, modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 38. Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di: "tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale".

Art. 39, relativo alla propedeuticità degli esami dei diversi insegnamenti nel corso di laurea in economia e commercio, è così modificato:
Non si puo essere ammessi
a sostenere Se non si e superato l'esame
l'esame di: di:

Diritto amministrativo Istituzioni di diritto privato
Istituzioni di diritto pubblico Diritto commerciale Istituzioni di diritto privato
Istituzioni di diritto pubblico Economia politica I
Diritto del lavoro Istituzioni di diritto privato
Istituzioni di diritto pubblico Economia politica I
Diritto della navigazione Istituzioni di diritto privato
Istituzioni di diritto pubblico Diritto internazionale Istituzioni di diritto privato
Istituzioni di diritto pubblico Economia e politica agraria Economia politica II
Statistica II
Economia politica II Economia politica I
Statistica I
Matematica generale
Matematica finanziaria I Matematica generale
Matematica finanziaria II Matematica finanziaria I
Statistica I
Politica economica e Statistica II
finanziaria Economia politica II
Scienza delle finanze e diritto finanziario
Ragioneria generale e Ragioneria generale e applicataI applicata II
Scienza delle finanze Economia politica II
e diritto finanziario Statistica II
Istituzioni di diritto pubblico Statistica II Statistica I
Economia politica I
Storia economica Economia politica II
Statistica I
Tecnica bancaria e Ragioneria generale applicata II professionale
Diritto commerciale
Economia politica, II
Tecnica industriale e Matematica finanziaria I
commerciale Economia politica II
Diritto commerciale
Merceologia
Ragioneria generale e
applicata I-II
Tecnica amministrativa dei Statistica II
pubblici servizi Economia politica II.

Art. 64. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è aggiunto quello di: "storia della letteratura italiana moderna e contemporanea".

Art. 65. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è aggiunto quello di: "storia della letteratura italiana moderna e contemporanea".

Art. 66. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere è aggiunto quello di: "storia della letteratura italiana moderna e contemporanea".

Art. 79. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di: "tecnica fisiologica", "anestesiologia" e "fisica nucleare applicata alla medicina". Sono invece soppressi gli insegnamenti complementari di: "biologia delle razze umane", "scienza dell'ortogenesi" e "medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica".
Dopo l'art. 79 è aggiunto il seguente nuovo articolo (con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi) relativo alla propedeuticità degli esami del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Art. 80. - Ai fini della propedeuticità degli esami dei diversi insegnamenti vale la seguente tabella:
Non si puo essere ammessi
a sostenere se non si e superato l'esame l'esame di: di:

Clinica otorinolaringoiatrica Patologia speciale chirurgica
Insegnamenti del 6° anno Anatomia ed istologia
patologica
compreso quello di clinica
ortopedica
Patologia generale Fisiologia umana
Patologia speciale chirurgica
Patologia generale
Patologia speciale medica Patologia generale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1959

GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1959

Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 110. - VILLA