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LEGGE 26 gennaio 1959, n. 27

Disposizioni a favore della Cassa nazionale di previdenza e mutualità fra il personale provinciale delle imposte dirette.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  1-3-1959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



Dall'intero ammontare dei tributi speciali, diritti e compensi riscossi in base alla tabella A - titolo I - allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, è prelevata l'aliquota del 5 per cento a favore della Cassa nazionale di previdenza e mutualità fra il personale provinciale delle imposte dirette.
Il predetto prelievo avrà inizio in coincidenza con il primo riparto trimestrale dei suddetti tributi speciali, diritti e compensi, successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 gennaio 1959

GRONCHI FANFANI - PRETI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA