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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1959, n. 1

Variazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui è calcolato il contributo per la previdenza del dirigenti di aziende industriali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/11/1961)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  28-11-1961
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta:

Articolo unico



Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1933, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, su cui va calcolato il contribuito dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1956, n. 1600, sono portati rispettivamente a L. 1.823.250 e L. 5.382.000 annue.
((1))


Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1959

GRONCHI

FANFANI - VIGORELLI - BO
Visto, il Guardasigilli:
GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 14. - RELLEVA
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 25 agosto 1961, n. 1157 ha disposto (con l'articolo unico) che "Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1959, n. 1, sono portati rispettivamente a L. 2.099.500 e L. 6.129.500 annue".