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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1958, n. 1200

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  7-2-1959

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 26 luglio 1957, n. 741;
Vedute e proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 41 è sostituito dal seguente:
"La Facoltà di lettere e filosofia conferisce:
a) la laurea in lettere;
b) la laurea in filosofia;
c) la laurea in lingue e letterature stranieri moderne (indirizzo europeo)".
Dopo l'art. 43 è aggiunto il seguente nuovo articolo con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Art. 44. - La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) è di quattro anni. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica.
Sono insegnamenti fondamentali:
1) letteratura italiana;
2) letteratura latina;
3) glottologia;
4) una lingua e letteratura straniera, moderna;
5) una seconda lingua e letteratura straniera moderna;
6) filologia, romanza (o germanica, o slava o ugrofinnica);
7) storia medioevale;
8) storia moderna;
9) storia dell'arte moderna (o storia dell'arte medioevale e moderna);
10) geografia.
Sono insegnamenti complementari (quando non siano scelti come fondamentali ai su indicati numeri 4), 5) e 6):
1) lingua e letteratura francese;
2) lingua e letteratura spagnola;
3) lingua e letteratura portoghese;
4) lingua e letteratura romena;
5) lingua e letteratura inglese;
6) lingua e letteratura tedesca;
7) lingua e letteratura olandese e fiamminga;
8) lingua e letteratura scandinave;
9) lingua e letteratura russa;
10) lingua e letteratura polacca;
11) lingua e letteratura cecoslovacca;
12) lingua e letteratura serbo-croata;
13) lingua e letteratura slovena;
14) lingua e letteratura bulgara;
15) lingua e letteratura ungherese;
16) lingua e letteratura neo-greca;
17) lingua e letteratura albanese;
18) una lingua e letteratura moderna dell'Asia e dell'Africa;
19) filologia romanza;
20) filologia germanica;
21) filologia slava;
22) filologia ugro-finnica;
23) letteratura anglo-americana;
24) letteratura ispano-americana;
25) letteratura brasiliana;
26) storia della lingua italiana;
27) storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
28) storia delle tradizioni popolari;
29) storia dell'arte medioevale;
30) storia della musica;
31) storia del teatro e dello spettacolo;
32) letteratura greca;
33) lingua e letteratura latina medioevale;
34) storia e filologia bizantina (o filologia bizantina);
35) storia romana;
36) storia greca;
37) storia dell'Europa orientale;
38) storia della filosofia;
39) storia della filosofia moderna e contemporanea;
40) filosofia del linguaggio.
Lo studente dovrà seguire i corsi e sostenere gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in tre altri insegnamenti da lui scelti fra i complementari.
Uno degli insegnamenti complementari potrà essere sostituito dallo studente con una disciplina di altri corsi di studi della stessa o di diversa Facoltà.
L'insegnamento della lingua e letteratura straniera moderna, alla quale lo studente intende principalmente dedicarsi, dovrà essere seguito per tutti i quattro anni, alla fine di ciascuno dei quali egli sarà sottoposto a prove scritte, di anno in anno gradualmente progressive.
Dovranno poi essere seguiti per due anni l'insegnamento della filologia a cui quella stessa prima lingua si ricollega e l'insegnamento della seconda lingua e letteratura straniera moderna prescelta.
Due altri insegnamenti fondamentali dovranno pure essere seguiti per un biennio. Lo studente potrà poi seguire per un biennio anche un altro insegnamento;
ed in tal caso potrà ridurre da tre a due gli insegnamenti complementari di sua scelta.
Gli esami di letteratura italiana e di letteratura, latina comprendono una prova scritta preliminare.
Se gli insegnamenti di storia medioevale e di storia moderna sono riuniti in un'unica cattedra, i corsi rispettivi devono essere tenuti alternativamente.
Il preside, sentita, ove ritenga, la Facoltà, deve controllare i piani di studio presentati dagli studenti ed approvarli prima che siano resi definitivi.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal preside.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1958

GRONCHI MORO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1959

Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 20, - RELLEVA