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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1958, n. 1199

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  7-2-1959

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 26 luglio 1957, n. 741;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica, istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 51 è sostituito dal seguente:
"La Facoltà di lettere e filosofia conferisce la laurea in lettere, la laurea in filosofia e la laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo)".
Dopo l'art. 53 è aggiunto il seguente nuovo articolo con il conseguente spostamento degli articoli successivi.

Corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne
(indirizzo europeo)

Art. 54. - La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) è di quattro anni.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica.
Sono insegnamenti fondamentali:
1) letteratura italiana;
2) letteratura latina;
3) glottologia;
4) una lingua e letteratura straniera moderna;
5) una seconda lingua e letteratura straniera moderna;
6) filologia romanza (o germanica, o slava, o ugrofinnica);
7) storia medioevale;
8) storia moderna;
9) storia dell'arte moderna (o storia dell'arte medioevale e moderna);
10) geografia.
Sono insegnamenti complementari (quando non siano scelti come fondamentali ai su indicati numeri 4), 5) e 6):
1) lingua e letteratura francese;
2) lingua e letteratura spagnola;
3) lingua e letteratura inglese;
4) lingua e letteratura tedesca;
5) lingua e letteratura russa;
6) lingua e letteratura romena;
7) lingua e letteratura polacca;
8) lingua e letteratura ungherese;
9) filologia romanza;
10) filologia germanica;
11) filologia slava;
12) filologia ugrofinnica;
13) storia della lingua italiana;
14) storia delle tradizioni popolari;
15) storia della musica;
16) letteratura greca;
17) storia romana;
18) storia greca;
19) storia dell'Europa orientale;
20) storia della filosofia;
21) letteratura anglo-americana.
Lo studente dovrà seguire i corsi e sostenere gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali dell'indirizzo prescelto e in tre altri insegnamenti da lui scelti fra i complementari dello stesso indirizzo. Uno degli insegnamenti complementari potrà essere sostituito dallo studente con una disciplina di altri corsi di studi della stessa o di diversa Facoltà.
L'insegnamento della lingua e letteratura straniera moderna, alla quale lo studente intende principalmente dedicarsi, dovrà essere seguito per tutti i quattro anni, alla fine di ciascuno dei quali egli sarà sottoposto a prove scritte di anno in anno gradualmente progressive.
Dovranno poi essere seguiti per due anni l'insegnamento della filologia a cui quella stessa prima lingua si ricollega e l'insegnamento della seconda lingua straniera moderna prescelta. Due altri insegnamenti fondamentali dovranno pure essere seguiti per un biennio.
Lo studente potrà poi seguire per un biennio anche un altro insegnamento; ed in tal caso ridurre da tre a due gli insegnamenti complementari di sua scelta.
Gli esami di letteratura italiana e di letteratura latina comprendono una prova scritta preliminare.
Il preside, sentita, ove ritenga, la Facoltà, deve controllare i piani di studio presentati dagli studenti ed approvarli prima che siano resi definitivi.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali dell'indirizzo prescelto e in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal preside.
All'art. 55 (già 54) è aggiunto il seguente nuovo comma:
"Quelli delle materie pluriennali per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere moderne sono sostenuti alla fine di ciascun anno".
All'art. 56 (già 55) è aggiunto il seguente nuovo comma:
"La dissertazione per la laurea in lingue e letterature straniere moderne dovrà avere ad oggetto un tema, riferentesi alla lingua e letteratura straniera prescelta oppure, col consenso del titolare di questa, alla filologia relativa".
All'art. 57 (già 56) è aggiunto il seguente nuovo comma:
"Per i laureati, per gli studenti provenienti da altra Facoltà e per gli stranieri che aspirino alla laurea in lingue e letterature straniere moderne, la Facoltà si riserva di determinare caso per caso l'anno quale saranno ammessi e gli esami da sostenere".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1958

GRONCHI MORO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1959

Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 19. - RELLEVA