stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1958, n. 1198

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

nascondi
vigente al 13/05/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  7-2-1959

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1052, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 46 è sostituito dal seguente:
"La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce:
a) la laurea in scienze matematiche;
b) la laurea in fisica;
c) la laurea in matematica e fisica;
d) la laurea in chimica;
e) la laurea in scienze matematiche;
f) la laurea in scienze geologiche".
Dopo l'art. 52 è inserito il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione del corso di laurea in scienze geologiche, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Art. 53. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze geologiche e di quattro anni.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.
Sono insegnamenti fondamentali:
1) istituzioni di matematiche;
2) fisica sperimentale (biennale);
3) chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
4) mineralogia;
5) geologia;
6) geologia applicata;
7) paleontologia;
8) geografia;
9) geografia fisica;
10) topografia e cartografia;
11) fisica terrestre;
12) petrografia.
Sono insegnamenti complementari:
1) chimica fisica;
2) chimica biologica;
3) zoologia;
4) botanica;
5) analisi matematica algebrica ed infinitesimale (biennale);
6) meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno;
7) astronomia;
8) geochimica;
9) antropologia.
Gli insegnamenti di botanica e di zoologia debbono avere indirizzo biogeografico.
L'insegnamento di "analisi matematica" sarà impartito da due professori ciascuno dei quali insegnerà alternativamente "analisi algebrica" per il primo anno ed "analisi infinitesimale" per il secondo anno: lo studente dovrà sostenere due esami distinti.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1958

GRONCHI MORO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1959

Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 17. - RELLEVA