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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1958, n. 1034

Autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ad effettuare un prelevamento di lire 144.000.000 dal proprio fondo di riserva per le spese impreviste, per fronteggiare maggiori spese relative all'esercizio finanziario 1957-1958.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-1958

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sulla costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3 della legge 31 ottobre 1957, n. 1015, che approva lo stato di previsione dell'entrata e quello della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1957-1958;
Visto l'art. 2 della legge 10 aprile 1954, n. 189, concernente, la disciplina e la finalità del fondo di riserva per le spese impreviste della cennata Azienda di Stato;
Considerata l'insufficienza degli stanziamenti di taluni capitoli del suddetto stato di previsione della spesa, riguardanti oneri per il personale, per i quali non fu possibile una previsione adeguata all'atto della presentazione del bilancio stesso, il quale attualmente non offre disponibilità atte a fronteggiare le relative maggiori spese;
Considerato, altresì, il carattere di assoluta necessità di siffatte spese, le quali non possono essere prorogate senza detrimento del pubblico servizio;
Visto che il fondo di riserva dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici presenta una disponibilità di lire 830.875.004, depositate in conto corrente presso la Tesoreria centrale;

Sulla

proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a prelevare dal proprio fondo di riserva per le spese impreviste, esistente presso la Tesoreria centrale, la somma di lire 144.000.000 per far fronte, per l'esercizio finanziario 1957-1958, ai maggiori oneri indicati nel successivo art. 2.