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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1958, n. 1033

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-1958

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 107, relativo alle scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di giurisprudenza, sono aggiunti, con il conseguente spostamento della numerazione di quelli successivi, i seguenti nuovi articoli, relativi ai corsi di perfezionamento annessi alla Facoltà di economia e commercio.
Corsi di perfezionamento in amministrazione aziendale ed in economia sociale.
Art. 108. - Alla Facoltà di economia e commercio sono annessi due corsi di perfezionamento: uno in "Amministrazione aziendale" l'altro in "Economia sociale".
La durata di detti corsi è di un anno.
Al corso di perfezionamento in Amministrazione aziendale sono ammessi solo i laureati in economia e commercio; al corso di perfezionamento in Economia sociale sono ammessi i laureati in economia e commercio e quelli in scienze politiche.
Art. 109. - Il corso di perfezionamento in "Economia sociale" consta dei seguenti insegnamenti:
1) Analisi economica;
2) Statistica, economica e sociale;
3) Politica sociale;
4) Storia dei sistemi economici nell'età moderna.
Art. 110. - Il corso di perfezionamento in Amministrazione aziendale comprende i seguenti insegnamenti:
1) Organizzazione aziendale;
2) Tecnica del commercio estero;
3) Economia e legislazione bancaria;
4) Tecnica amministrativa delle imprese industriali;
5) Tecnica tributaria;
6) Amministrazione e contabilità pubblica.
Art. 111. - La direzione dei corsi è affidata al preside di Facoltà.
Art. 112. - La regolare frequenza alle lezioni e alle esercitazioni è obbligatoria per essere ammessi a sostenere gli esami nelle varie discipline che formano materia dei corsi.
Art. 113. - Al termine dei corsi, superati gli esami nelle varie discipline, gli iscritti dovranno sostenere un esame generale finale.
Tale esame consterà: a) di una prova scritta riflettente un problema economico aziendale o di contabilità statale, per gli iscritti al corso di perfezionamento in Amministrazione aziendale, e un problema economico sociale per gli iscritti al corso di perfezionamento in Economia sociale; b) di una discussione orale sul tema della prova scritta sostenuta dagli iscritti innanzi ad una Commissione composta da quattro professori ufficiali per ciascuno dei due corsi di specializzazione, oltre il direttore, preside della Facoltà.
Art. 114. - Al termine dei corsi, superati gli esami speciali e quello generale finale, verrà rilasciato un certificato di frequenza e di esame.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 giugno 1958
GRONCHI
MORO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1958 Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 40. - RELLEVA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 107, relativo alle scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di giurisprudenza, sono aggiunti, con il conseguente spostamento della numerazione di quelli successivi, i seguenti nuovi articoli, relativi ai corsi di perfezionamento annessi alla Facoltà di economia e commercio.

Corsi di perfezionamento in amministrazione aziendale ed in economia sociale.

Art. 108. - Alla Facoltà di economia e commercio sono annessi due corsi di perfezionamento: uno in "Amministrazione aziendale" l'altro in "Economia sociale".
La durata di detti corsi è di un anno.
Al corso di perfezionamento in Amministrazione aziendale sono ammessi solo i laureati in economia e commercio; al corso di perfezionamento in Economia sociale sono ammessi i laureati in economia e commercio e quelli in scienze politiche.
Art. 109. - Il corso di perfezionamento in "Economia sociale" consta dei seguenti insegnamenti:
1) Analisi economica;
2) Statistica, economica e sociale;
3) Politica sociale;
4) Storia dei sistemi economici nell'età moderna.
Art. 110. - Il corso di perfezionamento in Amministrazione aziendale comprende i seguenti insegnamenti:
1) Organizzazione aziendale;
2) Tecnica del commercio estero;
3) Economia e legislazione bancaria;
4) Tecnica amministrativa delle imprese industriali;
5) Tecnica tributaria;
6) Amministrazione e contabilità pubblica.
Art. 111. - La direzione dei corsi è affidata al preside di Facoltà.
Art. 112. - La regolare frequenza alle lezioni e alle esercitazioni è obbligatoria per essere ammessi a sostenere gli esami nelle varie discipline che formano materia dei corsi.
Art. 113. - Al termine dei corsi, superati gli esami nelle varie discipline, gli iscritti dovranno sostenere un esame generale finale.
Tale esame consterà: a) di una prova scritta riflettente un problema economico aziendale o di contabilità statale, per gli iscritti al corso di perfezionamento in Amministrazione aziendale, e un problema economico sociale per gli iscritti al corso di perfezionamento in Economia sociale; b) di una discussione orale sul tema della prova scritta sostenuta dagli iscritti innanzi ad una Commissione composta da quattro professori ufficiali per ciascuno dei due corsi di specializzazione, oltre il direttore, preside della Facoltà.
Art. 114. - Al termine dei corsi, superati gli esami speciali e quello generale finale, verrà rilasciato un certificato di frequenza e di esame.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1958

GRONCHI MORO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1958

Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 40. - RELLEVA