stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1958, n. 1008

Nuova misura del diritto di monopolio per l'introduzione dalla Sicilia del sale minerale comune da impiegarsi come diserbante oppure per il disgelo degli scambi.

nascondi
vigente al 10/06/2026
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  20-11-1958

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità di adeguare il diritto di monopolio dovuto per l'introduzione dalla Sicilia del sale minerale comune da impiegarsi come diserbante oppure per il disgelo degli scambi al prezzo speciale di vendita del sale del Monopolio destinato agli stessi usi;
Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1


La lettera b) dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433, è sostituita nel modo seguente:
"b) per il sale minerale comune, introdotto direttamente dalla Sicilia:
1) dagli esercenti le industrie, esistenti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, prevedute nel primo comma dell'art. 20 della legge 17 luglio 1942, n. 907, quale risulta modificato dalla legge 11 luglio 1952, n. 1641 e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1006: L. 17 al kg.;
2) da impiegarsi come diserbante oppure per il disgelo degli scambi: L. 2 al kg.