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DECRETO-LEGGE 17 ottobre 1958, n. 938

Mantenimento in vigore nella misura del 50% della sovrimposta addizionale sulla benzina, di cui al primo e secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 12 dicembre 1958, n. 1070 (in G.U. 15/12/1958, n.301).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/1958)
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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  16-12-1958
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata
nella legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi e le successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415;
Visto il decreto-legge 3 luglio 1957, n. 475, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1957, n. 754;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di mantenere in vigore nella misura del cinquanta per cento la sovrimposta addizionale sulla benzina istituita con il primo e secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415, anche dopo la copertura dell'onere derivante dall'applicazione delle misure adottate per assicurare l'approvvigionamento di prodotti petroliferi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'industria ed il commercio, per i lavori pubblici, per il bilancio, per il tesoro, per la grazia e giustizia e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1



A decorrere dal 10 novembre 1958 la sovrimposta addizionale sulla benzina, di cui al primo e secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415, è mantenuta in vigore nella misura del cinquanta per cento.
((La sovrimposta addizionale, nella misura così ridotta, sarà abolita a partire dalle ore ventiquattro del 31 dicembre 1958))
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