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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1958, n. 900

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  5-10-1958

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 149, relativo alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, concernenti lo Istituto di fisica teorica.
Istituto di fisica teorica
Art. 150. - È costituito presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Napoli l'Istituto di fisica teorica.
L'Istituto di fisica teorica ha lo scopo di promuovere e coordinare l'insegnamento e la ricerca nei campi delle discipline fondamentali che costituiscono la fisica teorica.
Art. 151. - L'Istituto è diretto dal professore di ruolo, ed in caso di vacanza da persona designata dalla Facoltà di scienze.
Art. 152. - Possono essere addetti all'Istituto assistenti appartenenti ai ruoli universitari, ed inoltre assistenti straordinari e volontari.
Art. 153. - È facoltà del direttore di rilasciare a chi frequenta l'Istituto per almeno sei mesi un attestato degli studi compiuti e dei risultati raggiunti nelle ricerche.
Art. 154. - L'Istituto potrà eventualmente disporre, secondo modalità stabilite dal direttore ed intese ad assicurare il raggiungimento delle finalità nel modo più idoneo, di fondi per la ricerca e di borse di studio provenienti da enti pubblici e privati italiani o stranieri.
Dopo l'art. 368, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in fisica teorica e nucleare.
FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
Scuola di perfezionamento in fisica teorica e nucleare
Art. 369. - La scuola di perfezionamento in fisica teorica e nucleare istituita presso l'istituto di fisica teorica dell'Università di Napoli ha fine scientifico e rilascia il diploma di perfezionamento in fisica teorica e nucleare. Il corso degli studi ha la durata di due anni. Non sono consentite abbreviazioni di corso.
Art. 370. - La scuola è retta da un direttore assistito da un Consiglio; il direttore è il direttore dello Istituto di fisica teorica dell'Università, il Consiglio della scuola è costituito da tutti gli insegnanti della scuola ed è presieduto dal direttore.
Gli insegnanti della scuola sono proposti dal direttore che può scegliere tra i professori di ruolo, tra i liberi docenti, tra gli assistenti o anche tra persone di riconosciuta competenza nella specialità; tali proposte sono approvate dal Consiglio della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Art. 371. - Alla scuola di perfezionamento in fisica teorica e nucleare vengono ammessi soltanto i laureati in fisica, scienze matematiche, matematica e fisica, chimica ed ingegneria.
È data facoltà al direttore di stabilire, prima dello inizio di ogni anno accademico, un numero massimo di iscrizioni, oltre al quale potranno non essere accolte le domande eccedenti.
Quando gli iscritti siano in numero molto limitato gli insegnamenti possono non avere carattere cattedratico ed essere svolti in quella diversa forma che è consentita dall'indole di ciascuna disciplina.
Art. 372. - La sorveglianza agli iscritti per tutto quanto riguarda la loro attività spetta al direttore della scuola, che a questo scopo sarà coadiuvato da un segretario nominato dal Consiglio della scuola di anno in anno.
La frequenza ai singoli insegnamenti è obbligatoria e dev'essere attestata dai rispettivi insegnanti.
Art. 373. - Le Commissioni per gli esami di profitto sono formate dal professore della materia e da due altri insegnanti della scuola.
Art. 374. - La Commissione per l'esame di diploma è formata da cinque membri scelti dal direttore tra gli insegnanti della scuola stessa o cultori della materia: l'esame di diploma consisterà in un esame di cultura generale sugli insegnamenti della scuola e di una discussione sopra una dissertazione originale scritta.
Art. 375. - I candidati non riconosciuti idonei potranno presentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola.
Nel caso che anche alla seconda prova di esame di diploma non siano riconosciuti idonei, saranno senza altro esclusi da ogni ulteriore prova.
Art. 376. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono:
Corsi fondamentali:
1) Meccanica analitica e relativistica;
2) Meccanica quantistica;
3) Fisica nucleare;
4) Complementi di matematica (biennale);
5) Teoria dei campi;
6) Teoria delle reazioni nucleari.
Corsi complementari:
1) Fisica statistica;
2) Particelle fondamentali;
3) Teoria dei gruppi in fisica quantistica;
4) Istituzioni di cibernetica.
Corsi su argomenti monografici.
Art. 377. - Gli iscritti alla scuola devono frequentare e sostenere l'esame delle sei materie fondamentali e di almeno due corsi complementari a scelta.
L'ordine degli studi è il seguente:
Primo anno:
1) Meccanica analitica e relativistica;
2) Meccanica quantistica;
3) Fisica nucleare;
4) Complementi di matematica I.
Corsi monografici.
Secondo anno:
1) Teoria dei campi;
2) Teoria delle reazioni nucleari;
3) Complementi di matematica II;
4) Fisica statistica;
5) Teoria dei gruppi in fisica quantistica;
6) Particelle fondamentali;
7) Istituzioni di cibernetica.
Corsi monografici.
Per adire al secondo anno gli iscritti alla scuola dovranno aver superato gli esami relativi agli insegnamenti del primo anno; per adire agli esami di diploma devono aver superato gli esami previsti dall'ordine degli studi ed una prova di cultura generale.
Art. 378. - Presso la scuola di perfezionamento in fisica teorica e nucleare sarà istituito, a completamento degli insegnamenti, un seminario di fisica teorica e nucleare.
Art. 379. - Gli iscritti alla scuola di perfezionamento sono tenuti a pagare le medesime tasse, soprattasse e contributi generali stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge per gli studenti della Facoltà.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 giugno 1958
GRONCHI
MORO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1958 Atti del Governo, registro n. 114, foglio n. 37. - RELLEVA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 149, relativo alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, concernenti lo Istituto di fisica teorica.

Istituto di fisica teorica

Art. 150. - È costituito presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Napoli l'Istituto di fisica teorica.
L'Istituto di fisica teorica ha lo scopo di promuovere e coordinare l'insegnamento e la ricerca nei campi delle discipline fondamentali che costituiscono la fisica teorica.
Art. 151. - L'Istituto è diretto dal professore di ruolo, ed in caso di vacanza da persona designata dalla Facoltà di scienze.
Art. 152. - Possono essere addetti all'Istituto assistenti appartenenti ai ruoli universitari, ed inoltre assistenti straordinari e volontari.
Art. 153. - È facoltà del direttore di rilasciare a chi frequenta l'Istituto per almeno sei mesi un attestato degli studi compiuti e dei risultati raggiunti nelle ricerche.
Art. 154. - L'Istituto potrà eventualmente disporre, secondo modalità stabilite dal direttore ed intese ad assicurare il raggiungimento delle finalità nel modo più idoneo, di fondi per la ricerca e di borse di studio provenienti da enti pubblici e privati italiani o stranieri.
Dopo l'art. 368, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in fisica teorica e nucleare.

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

Scuola di perfezionamento in fisica teorica e nucleare

Art. 369. - La scuola di perfezionamento in fisica teorica e nucleare istituita presso l'istituto di fisica teorica dell'Università di Napoli ha fine scientifico e rilascia il diploma di perfezionamento in fisica teorica e nucleare. Il corso degli studi ha la durata di due anni. Non sono consentite abbreviazioni di corso.
Art. 370. - La scuola è retta da un direttore assistito da un Consiglio; il direttore è il direttore dello Istituto di fisica teorica dell'Università, il Consiglio della scuola è costituito da tutti gli insegnanti della scuola ed è presieduto dal direttore.
Gli insegnanti della scuola sono proposti dal direttore che può scegliere tra i professori di ruolo, tra i liberi docenti, tra gli assistenti o anche tra persone di riconosciuta competenza nella specialità; tali proposte sono approvate dal Consiglio della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Art. 371. - Alla scuola di perfezionamento in fisica teorica e nucleare vengono ammessi soltanto i laureati in fisica, scienze matematiche, matematica e fisica, chimica ed ingegneria.
È data facoltà al direttore di stabilire, prima dello inizio di ogni anno accademico, un numero massimo di iscrizioni, oltre al quale potranno non essere accolte le domande eccedenti.
Quando gli iscritti siano in numero molto limitato gli insegnamenti possono non avere carattere cattedratico ed essere svolti in quella diversa forma che è consentita dall'indole di ciascuna disciplina.
Art. 372. - La sorveglianza agli iscritti per tutto quanto riguarda la loro attività spetta al direttore della scuola, che a questo scopo sarà coadiuvato da un segretario nominato dal Consiglio della scuola di anno in anno.
La frequenza ai singoli insegnamenti è obbligatoria e dev'essere attestata dai rispettivi insegnanti.
Art. 373. - Le Commissioni per gli esami di profitto sono formate dal professore della materia e da due altri insegnanti della scuola.
Art. 374. - La Commissione per l'esame di diploma è formata da cinque membri scelti dal direttore tra gli insegnanti della scuola stessa o cultori della materia: l'esame di diploma consisterà in un esame di cultura generale sugli insegnamenti della scuola e di una discussione sopra una dissertazione originale scritta.
Art. 375. - I candidati non riconosciuti idonei potranno presentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola.
Nel caso che anche alla seconda prova di esame di diploma non siano riconosciuti idonei, saranno senza altro esclusi da ogni ulteriore prova.
Art. 376. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono:
Corsi fondamentali:
1) Meccanica analitica e relativistica;
2) Meccanica quantistica;
3) Fisica nucleare;
4) Complementi di matematica (biennale);
5) Teoria dei campi;
6) Teoria delle reazioni nucleari.
Corsi complementari:
1) Fisica statistica;
2) Particelle fondamentali;
3) Teoria dei gruppi in fisica quantistica;
4) Istituzioni di cibernetica.
Corsi su argomenti monografici.
Art. 377. - Gli iscritti alla scuola devono frequentare e sostenere l'esame delle sei materie fondamentali e di almeno due corsi complementari a scelta.
L'ordine degli studi è il seguente:
Primo anno:
1) Meccanica analitica e relativistica;
2) Meccanica quantistica;
3) Fisica nucleare;
4) Complementi di matematica I.
Corsi monografici.
Secondo anno:
1) Teoria dei campi;
2) Teoria delle reazioni nucleari;
3) Complementi di matematica II;
4) Fisica statistica;
5) Teoria dei gruppi in fisica quantistica;
6) Particelle fondamentali;
7) Istituzioni di cibernetica.
Corsi monografici.
Per adire al secondo anno gli iscritti alla scuola dovranno aver superato gli esami relativi agli insegnamenti del primo anno; per adire agli esami di diploma devono aver superato gli esami previsti dall'ordine degli studi ed una prova di cultura generale.
Art. 378. - Presso la scuola di perfezionamento in fisica teorica e nucleare sarà istituito, a completamento degli insegnamenti, un seminario di fisica teorica e nucleare.
Art. 379. - Gli iscritti alla scuola di perfezionamento sono tenuti a pagare le medesime tasse, soprattasse e contributi generali stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge per gli studenti della Facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1958

GRONCHI MORO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1958

Atti del Governo, registro n. 114, foglio n. 37. - RELLEVA