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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1958, n. 881

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  2-10-1958

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
All'art. 21, relativo alle modalità per l'esame di laurea in giurisprudenza è aggiunto il seguente comma:
"La Commissione giudicatrice può non ammettere alla discussione il candidato che abbia presentato dissertazione scritta manifestamente insufficiente".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 11 giugno 1958

GRONCHI MORO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1958

Atti del Governo, registro n. 114, foglio n. 35. - RELLEVA