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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1958, n. 877

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  1-10-1958

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello Statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 80, relativo ai titoli di ammissione alla Scuola di perfezionamento in psicologia, in pedagogia e in psico-pedagogia, annessa alla Facoltà di magistero, è così integrato: "Titolo di ammissione è la laurea in qualsiasi disciplina, compresi i diplomi conseguiti al termine dei corsi quadriennali degli ex Istituti superiori di magistero".
Dopo l'art. 185, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione del Corso di perfezionamento in medicina scolastica, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Corso di perfezionamento in medicina scolastica
Art. 186. - È istituito presso la Facoltà di medicina e chirurgia un Corso di perfezionamento in medicina scolastica.
Il Corso ha sede nella Clinica pediatrica universitaria e la direzione è affidata al suo direttore.
Il materiale didattico ed i locali adibiti all'insegnamento sono anche quelli della Clinica pediatrica.
Art. 187. - Il Corso ha la durata di un anno accademico e di questo ne segue il calendario.
Art. 188. - Possono iscriversi al Corso i laureati in medicina e chirurgia.
Gli iscritti sono tenuti alla frequenza dei singoli insegnamenti, internati, esercitazioni, tirocini pratici e conferenze integrative.
Art. 189. - Per ogni materia di insegnamento, o per gruppi di esse, dovrà essere sostenuto l'esame di profitto alla fine del corso. Per l'ammissione agli esami è necessario aver conseguita l'attestazione di frequenza, sia agli insegnamenti fondamentali che alle conferenze.
Art. 190. - Per il conseguimento del certificato di frequenza e profitto occorre aver superato l'esame finale, che consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta, con contributo personale, su un tema attinente a materia di insegnamento del Corso, assegnato dal direttore.
Art. 191. - Gli insegnamenti impartiti nel Corso sono i seguenti:
Fondamentali: (con esame alla fine del corso):
a) Auxologia e fisiopatologia dell'accrescimento.
Esercitazioni;
b) Igiene scolastica;
c) Legislazione sanitaria scolastica;
d) Diagnostica delle malattie infettive contagiose dell'infanzia. Internato presso la Clinica pediatrica;
e) Profilassi antitubercolare e delle malattie infettive.
Tirocinio pratico;
f) Psicopedagogia ed orientamento professionale. Esercitazioni;
g) Neuropsichiatria infantile.
Conferenze: (senza esame: obbligo di frequenza):
Neuropsichiatria dell'età evolutiva;
Oftalmologia scolastica;
Nozioni sugli ordinamenti scolastici;
Reumatologia infantile;
Medicina sportiva dell'età evolutiva;
Dietetica nelle comunità infantile;
Dermatologia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 aprile 1958
GRONCHI
MORO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1958 Atti del Governo, registro n. 114, foglio n. 15. - RELLEVA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello Statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 80, relativo ai titoli di ammissione alla Scuola di perfezionamento in psicologia, in pedagogia e in psico-pedagogia, annessa alla Facoltà di magistero, è così integrato: "Titolo di ammissione è la laurea in qualsiasi disciplina, compresi i diplomi conseguiti al termine dei corsi quadriennali degli ex Istituti superiori di magistero".
Dopo l'art. 185, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione del Corso di perfezionamento in medicina scolastica, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Corso di perfezionamento in medicina scolastica

Art. 186. - È istituito presso la Facoltà di medicina e chirurgia un Corso di perfezionamento in medicina scolastica.
Il Corso ha sede nella Clinica pediatrica universitaria e la direzione è affidata al suo direttore.
Il materiale didattico ed i locali adibiti all'insegnamento sono anche quelli della Clinica pediatrica.
Art. 187. - Il Corso ha la durata di un anno accademico e di questo ne segue il calendario.
Art. 188. - Possono iscriversi al Corso i laureati in medicina e chirurgia.
Gli iscritti sono tenuti alla frequenza dei singoli insegnamenti, internati, esercitazioni, tirocini pratici e conferenze integrative.
Art. 189. - Per ogni materia di insegnamento, o per gruppi di esse, dovrà essere sostenuto l'esame di profitto alla fine del corso. Per l'ammissione agli esami è necessario aver conseguita l'attestazione di frequenza, sia agli insegnamenti fondamentali che alle conferenze.
Art. 190. - Per il conseguimento del certificato di frequenza e profitto occorre aver superato l'esame finale, che consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta, con contributo personale, su un tema attinente a materia di insegnamento del Corso, assegnato dal direttore.
Art. 191. - Gli insegnamenti impartiti nel Corso sono i seguenti:
Fondamentali: (con esame alla fine del corso):
a) Auxologia e fisiopatologia dell'accrescimento.
Esercitazioni;
b) Igiene scolastica;
c) Legislazione sanitaria scolastica;
d) Diagnostica delle malattie infettive contagiose dell'infanzia. Internato presso la Clinica pediatrica;
e) Profilassi antitubercolare e delle malattie infettive.
Tirocinio pratico;
f) Psicopedagogia ed orientamento professionale. Esercitazioni;
g) Neuropsichiatria infantile.
Conferenze: (senza esame: obbligo di frequenza):
Neuropsichiatria dell'età evolutiva;
Oftalmologia scolastica;
Nozioni sugli ordinamenti scolastici;
Reumatologia infantile;
Medicina sportiva dell'età evolutiva;
Dietetica nelle comunità infantile;
Dermatologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1958

GRONCHI MORO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1958

Atti del Governo, registro n. 114, foglio n. 15. - RELLEVA