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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1958, n. 830

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  7-9-1958

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 23. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:
"Tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale";
"Contabilità degli Enti pubblici";
"Diritto minerario".
Dopo l'art. 119 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi
alla istituzione della
Scuola di specializzazione in stomatologia
(odontoiatria e protesi dentaria).
Art. 120. - Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa una Scuola di specializzazione in stomatologia (odontoiatria e protesi dentaria) con sede presso l'Istituto di clinica odontoiatrica.
Art. 121. - Alla Scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero di cinque per anno.
L'ammissione si fa previo concorso per titoli ed esami.
Art. 122. - La durata dei corsi è di due anni.
Art. 123. - Gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza ai corsi ed alle esercitazioni; debbono altresì frequentare il laboratorio di odontotecnica e per almeno sei mesi di ogni anno di corso debbono svolgere una reale attività in Istituto, con orario pieno.
Art. 124. - Saranno ammessi a sostenere gli esami solo gli iscritti che abbiano adempiuto agli obblighi dell'articolo precedente.
Art. 125. - L'ammissione al secondo anno è possibile solamente per gli specializzandi che hanno frequentato il primo anno ed abbiano superato le relative prove di esami.
Art. 126. - Alla fine del corso per ottenere il titolo di specialista in stomatologia (odontoiatria e protesi dentaria) il candidato deve sostenere una prova di diploma discutendo una tesi scritta.
Art. 127. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1) Embriologia, istologia e anatomia normale dei denti e della bocca;
2) Anatomia patologica (biennale);
3) Radiologia dentaria e mascellare;
4) Patologia e clinica odontostomatologica (biennale);
5) Odontotecnica (biennale);
6) Conservativa (biennale);
7) Chirurgia dentaria e della bocca (biennale);
8) Anestesia;
9) Clinica ortodontica (biennale);
10) Clinica odontoprotesica (biennale).
Art. 128. - L'ordine degli esami è il seguente:
Al termine del primo anno:
Embriologia, istologia e anatomia normale;
Anestesia;
Patologia odontostomatologica;
Conservativa (tecnica e metodi);
Anatomia patologica dell'organo dentale;
Laboratorio (merceologia e metallurgia).
Al termine del secondo anno:
Clinica odontoiatrica;
Chirurgia orale e dentale;
Conservativa (clinica);
Clinica odontoprotesica;
Ortodonzia;
Radiologia;
Laboratorio (prova pratica);
Anatomia patologica della bocca.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 maggio 1958
GRONCHI
MORO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1958 Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 178. - DI PRETORO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 23. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:
"Tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale";
"Contabilità degli Enti pubblici";
"Diritto minerario".
Dopo l'art. 119 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi
alla istituzione della

Scuola di specializzazione in stomatologia
(odontoiatria e protesi dentaria).

Art. 120. - Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa una Scuola di specializzazione in stomatologia (odontoiatria e protesi dentaria) con sede presso l'Istituto di clinica odontoiatrica.
Art. 121. - Alla Scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero di cinque per anno.
L'ammissione si fa previo concorso per titoli ed esami.
Art. 122. - La durata dei corsi è di due anni.
Art. 123. - Gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza ai corsi ed alle esercitazioni; debbono altresì frequentare il laboratorio di odontotecnica e per almeno sei mesi di ogni anno di corso debbono svolgere una reale attività in Istituto, con orario pieno.
Art. 124. - Saranno ammessi a sostenere gli esami solo gli iscritti che abbiano adempiuto agli obblighi dell'articolo precedente.
Art. 125. - L'ammissione al secondo anno è possibile solamente per gli specializzandi che hanno frequentato il primo anno ed abbiano superato le relative prove di esami.
Art. 126. - Alla fine del corso per ottenere il titolo di specialista in stomatologia (odontoiatria e protesi dentaria) il candidato deve sostenere una prova di diploma discutendo una tesi scritta.
Art. 127. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1) Embriologia, istologia e anatomia normale dei denti e della bocca;
2) Anatomia patologica (biennale);
3) Radiologia dentaria e mascellare;
4) Patologia e clinica odontostomatologica (biennale);
5) Odontotecnica (biennale);
6) Conservativa (biennale);
7) Chirurgia dentaria e della bocca (biennale);
8) Anestesia;
9) Clinica ortodontica (biennale);
10) Clinica odontoprotesica (biennale).
Art. 128. - L'ordine degli esami è il seguente:

Al termine del primo anno:
Embriologia, istologia e anatomia normale;
Anestesia;
Patologia odontostomatologica;
Conservativa (tecnica e metodi);
Anatomia patologica dell'organo dentale;
Laboratorio (merceologia e metallurgia).

Al termine del secondo anno:
Clinica odontoiatrica;
Chirurgia orale e dentale;
Conservativa (clinica);
Clinica odontoprotesica;
Ortodonzia;
Radiologia;
Laboratorio (prova pratica);
Anatomia patologica della bocca.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1958

GRONCHI MORO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1958

Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 178. - DI PRETORO