stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1958, n. 658

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  24-7-1958

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 33. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di: "ragioneria applicata alle aziende pubbliche".
Art. 41. - Il primo comma è così modificato: "Lo studente non può presentarsi agli esami di "matematica finanziaria" né agli esami di "statistica" se non ha superato l'esame di "matematica generale"; né agli esami di "scienza delle finanze" e "diritto finanziario", di "storia economica", di "politica economica e finanziaria" e di "economia e politica agraria" se non ha prima superato, quelli di "economia politica"; né agli esami di "politica economica e finanziaria" se non ha superato quello di "scienza delle finanze"; né agli esami di "tecnica bancaria e professionale" e di "tecnica industriale e commerciale" se prima non ha superato quello di "ragioneria generale ed applicata", né agli esami di "diritto commerciale" e di "diritto del lavoro" se non ha superato gli esami di "istituzioni di diritto privato" e di "istituzioni di diritto pubblico".
Art. 59. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è aggiunto quello di: "storia della letteratura latina medioevale ed umanistica".
Art. 61. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere è aggiunto quello di "storia della letteratura latina medioevale ed umanistica".
Art. 78. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti quelli di:
"Radioattività";
"Meccanica statistica";
"Fisica dei solidi";
"Meccanica superiore".
Art. 80. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche è aggiunto quello di "meccanica superiore".
Art. 82. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica è aggiunto quello di "meccanica superiore".
Art. 84. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di: "paleontologia umana" e "biologia umana".
Art. 86. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti quelli di: "paleontologia umana" e "biologia umana".
Art. 88. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti quelli di: "paleontologia umana" e "biologia umana".
Art. 108. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti quelli di: "biochimica applicata" e "scienza dell'alimentazione".
Art. 109. - È Aggiunto il seguente comma:
"Gli esami delle materie di anatomia umana, fisiologia generale e chimica biologica devono precedere quelli di farmacologia".
Art. 205. - Al corso di specializzazione annesso alla Facoltà di magistero costituito degli insegnamenti per le lingue francese, inglese e tedesca è aggiunto quello per la lingua spagnola con il seguente ordinamento:
4) per la lingua spagnola:
1) storia della lingua spagnola e interpretazione di testi;
2) esercitazioni pratiche di lingua, con particolare riguardo alla sintassi e allo stile spagnolo;
3) un corso di lingua e letteratura spagnola della Facoltà di magistero che stabilirà la Facoltà stessa.
L'insegnamento di ciascuna disciplina sarà integrato da esercitazioni, anche presso scuole pubbliche, e da lettura di testi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 maggio 1958
GRONCHI
MORO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1958 Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 255. - RELLEVA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 33. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di: "ragioneria applicata alle aziende pubbliche".
Art. 41. - Il primo comma è così modificato: "Lo studente non può presentarsi agli esami di "matematica finanziaria" né agli esami di "statistica" se non ha superato l'esame di "matematica generale"; né agli esami di "scienza delle finanze" e "diritto finanziario", di "storia economica", di "politica economica e finanziaria" e di "economia e politica agraria" se non ha prima superato, quelli di "economia politica"; né agli esami di "politica economica e finanziaria" se non ha superato quello di "scienza delle finanze"; né agli esami di "tecnica bancaria e professionale" e di "tecnica industriale e commerciale" se prima non ha superato quello di "ragioneria generale ed applicata", né agli esami di "diritto commerciale" e di "diritto del lavoro" se non ha superato gli esami di "istituzioni di diritto privato" e di "istituzioni di diritto pubblico".
Art. 59. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è aggiunto quello di: "storia della letteratura latina medioevale ed umanistica".
Art. 61. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere è aggiunto quello di "storia della letteratura latina medioevale ed umanistica".
Art. 78. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti quelli di:
"Radioattività";
"Meccanica statistica";
"Fisica dei solidi";
"Meccanica superiore".
Art. 80. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche è aggiunto quello di "meccanica superiore".
Art. 82. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica è aggiunto quello di "meccanica superiore".
Art. 84. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di: "paleontologia umana" e "biologia umana".
Art. 86. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti quelli di: "paleontologia umana" e "biologia umana".
Art. 88. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti quelli di: "paleontologia umana" e "biologia umana".
Art. 108. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti quelli di: "biochimica applicata" e "scienza dell'alimentazione".
Art. 109. - È Aggiunto il seguente comma:
"Gli esami delle materie di anatomia umana, fisiologia generale e chimica biologica devono precedere quelli di farmacologia".
Art. 205. - Al corso di specializzazione annesso alla Facoltà di magistero costituito degli insegnamenti per le lingue francese, inglese e tedesca è aggiunto quello per la lingua spagnola con il seguente ordinamento:
4) per la lingua spagnola:
1) storia della lingua spagnola e interpretazione di testi;
2) esercitazioni pratiche di lingua, con particolare riguardo alla sintassi e allo stile spagnolo;
3) un corso di lingua e letteratura spagnola della Facoltà di magistero che stabilirà la Facoltà stessa.
L'insegnamento di ciascuna disciplina sarà integrato da esercitazioni, anche presso scuole pubbliche, e da lettura di testi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1958

GRONCHI MORO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1958

Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 255. - RELLEVA