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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1958, n. 650

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  23-7-1958

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2481, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 24. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere della Facoltà di economia e commercio è aggiunto quello di "letteratura nord-americana".
Art. 42. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie è aggiunto quello di "tecnica del mercato dei prodotti agricoli".
Art. 94. - Dall'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di scienze è soppresso l'Istituto di matematica.
Al suo posto vengono creati i seguenti: Istituto di chimica fisica, Istituto di analisi matematica, Istituto di geometria, Istituto di meccanica razionale.
I tre Istituti matematici avranno una biblioteca comune amministrata collegialmente, e in carico al Seminario matematico, istituito con lo scopo di promuovere mediante conferenze, riunioni e pubblicazioni, il progresso degli studi matematici e la formazione scientifica dei giovani. Detto Seminario dovrà essere retto da un direttore nominato dal rettore, su proposta della Facoltà, fra i professori di ruolo di matematica e che dovrà rimanere in carica per un triennio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1958

GRONCHI MORO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1958

Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 17. - RELLEVA